Attività ispettiva per le imprese sociali: forme, contenuti e modalità

Imprese sociali: in Gazzetta Ufficiale la pubblicazione del Decreto 29 marzo 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con titolo: “Definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché del contributo per l’attività ispettiva da porre a loro carico e l’individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali“.

Imprese sociali: tutto quello che c’è da sapere sull’attività ispettiva

Con il nuovo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce le modalità, le forme e i contenuti dell’attività ispettiva per le imprese sociali. I controlli trattati si differenziano dalla mera attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e si articolano in controlli ordinari e straordinari. In tal senso, il Ministero chiama in gioco anche l’Ispettorato nazionale del lavoro, fondamentale soprattutto per i controlli straordinari.

Tutti le ispezioni, tanto ordinarie tanto straordinarie, avverranno con cadenza annuale, e per le imprese che hanno acquisito la qualifica o si sono costituite entro il 31 dicembre di ciascun anno i controlli partiranno dall’anno successivo.

Campi di ispezione: il controllo ordinario e il controllo straordinario

Controllo ordinario – Come stabilito nell’Art. 12 del Decreto, il controllo ordinario è “finalizzato ad accertare il rispetto da parte dell’impresa sociale delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 2017“. Le attività ispettive riguardano la verifica della gestione amministrativa e contabile; del perseguimento effettivo delle finalità di utilità sociali; del rispetto dei limiti e delle condizioni concernenti il principio dell’assenza dello scopo di lucro. Importante è la figura del controllore, colui che una volta terminata l’ispezione può fornire ai responsabili dell’organo amministrativo delle raccomandazioni al fine di promuovere cambiamenti in seno alla stessa impresa sociale.

Controllo straordinario – Le ispezioni straordinarie, sancite dagli Artt. 17/18, sono disposte come misura particolare dallo stesso Ministero qualora si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli già effettuati. E sono volte “a verificare l’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell’impresa sociale, la sussistenza dei requisiti della stessa, il regolare funzionamento dell’ente, il regolare svolgimento delle attività, la consistenza patrimoniale dell’impresa e delle relative attività e passività“.

I destinatari del provvedimento: quali sono le imprese sociali interessate

Sono sottoposti a tali controlli tutti gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, a cui il Ministero aggiunge quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo. Si fa però eccezione per gli enti sottoposti alla gestione commissariale e per quelli sottoposti alle altre procedure concorsuali.

Sitografia

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