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  Fisco  Chiarimenti sulle operazioni IVA OSS/IOSS
Fisco

Chiarimenti sulle operazioni IVA OSS/IOSS

redazioneredazione—Marzo 9, 2022
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Un aggiornamento dell’8 marzo 2022 su Assosoftware, nella versione FAQ, consente di precisare gli imminenti adempimenti sui regimi IVA OSS/IOSS.

IVA OSS/IOSS. Come compilare il file XML FatturaPA?

Alla prima istanza pubblicata, dove – considerato l’avvio dei regimi IVA OSS/IOSS dall’1 luglio 2021, si chiede come debba essere compilato il file XML FatturaPA qualora si intenda documentare tali operazioni usando la Fatturazione Elettronica; se tali operazioni dovranno essere inserite nel Modello Intrastat; infine, se tali operazioni dovranno essere assoggettate all’imposta di bollo, segue risposta del 22 ottobre scorso e aggiornamento dell’8 marzo 2022.

Risposta del 22 ottobre 2021

I due nuovi regimi agevoleranno l’operatore nell’assolvimento dell’imposta e nella gestione degli adempimenti IVA nel Paese di destinazione dei beni, in alternativa all’apertura di una posizione IVA nel Paese stesso.

Infatti, i soggetti passivi che opteranno per l’uno o l’altro regime dovranno semplicemente effettuare una dichiarazione online, a cadenza trimestrale per OSS e mensile per IOSS, per comunicare tutte le operazioni effettuate verso l’estero e assolvere all’imposta dovuta nei vari Stati membri tramite un unico versamento nel Paese di registrazione.

L’adesione ai nuovi regimi esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA. Pertanto, tali operazioni non concorrono alla formazione del volume d’affari.

Ciò premesso, in merito alla compilazione della Fattura elettronica, il suggerimento è indicare solo l’imponibile con la Natura N7 (che richiama come descrizione l’art.74-sexies del DPR 633/1972), con IVA eventualmente esposta sulla descrizione o sul campo “Altri Dati Gestionali” senza effetti sull’imponibile, Totale fattura al lordo o al netto dell’IVA (il campo non è controllato da SDI).

Come ulteriore possibilità ammessa, per quanto concerne l’IVA, poiché si sta esercitando una rivalsa si potrebbe esplicitare l’Iva unionale nel campo imponibile di un altro rigo, utilizzando il codice natura N1 o N2.2.

Aggiornamento dell’8 marzo 2022

Qualora l’operatore, invece, intenda avvalersi della agevolazione prevista per gli esportatori abituali per gli acquisti senza applicazione dell’imposta, come è stato chiarito dalla risposta 802/E del 9/12/2021, anche le vendite in regime OSS potranno essere conteggiate ai fini della determinazione del Plafond ed, eventualmente, per il rimborso trimestrale IVA.

Conseguentemente, in questi casi, per l’imponibile si dovrà utilizzare la Natura N3.2, facendo confluire tali operazioni nel rigo VE30 “Operazioni che concorrono alla formazione del plafond”, campo 3 “Cessioni intracomunitarie” della dichiarazione annuale IVA.

Risposta del 22 ottobre 2021

Per quanto concerne gli elenchi Intrastat, rispondono all’obiettivo di tracciare gli scambi intracomunitari posti in essere tra soggetti passivi IVA. Pertanto, non si ritiene vi siano i presupposti per estenderne il perimetro oggettivo.

In conclusione, considerato lo spirito di semplificazione introdotto dai nuovi regimi e l’esonero generalizzato previsto per gli adempimenti IVA, l’indicazione data agli associati è quella di indirizzare i software per la non compilazione di tali comunicazioni, indipendentemente dal fatto che sia emessa, o meno, la fattura (che rimane facoltativa).

Aggiornamento dell’8 marzo 2022

Tale conclusione sembra supportata anche dalla Nota N2 relativa alla Tabella della natura della transazione (Allegato 11 – ISTRUZIONI PER L’USO E LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RESI E RICEVUTI), che così si esprime: N2. La modalità ’12’ non va riepilogata ai fini Intrastat.

Risposta del 22 ottobre 2021

Per quanto riguarda l’eventuale applicazione dell’imposta di bollo, si ritiene che, trattandosi di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, non vi siano i presupposti per l’assoggettamento. Anche in questo, laddove si decida di emettere facoltativamente la fattura, la codifica N7 suggerita dovrebbe consentire di non far concorrere il documento al calcolo dell’imposta di bollo virtuale.

In un’ottica di semplificazione e di riduzione degli oneri a carico degli operatori, infatti, si ritiene preferibile evitare disparità di trattamento per le medesime operazioni; pertanto, l’augurio è che sia confermata l’indicazione di non applicare l’imposta per tutte le operazioni effettuate e indipendentemente dalla scelta di emettere o meno la fattura.

Attenzione, i suggerimenti di Assosoftware non sono vincolanti ma hanno l’obiettivo di assistere le imprese del settore nella predisposizione degli strumenti software cercando di allineare i comportamenti degli operatori anche ai fini di successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Sitografia

www.assosoftware.it

www.agenziaentrate.gov.it

Regimi IVA OSS/IOSS
Inps – Messaggio n. 1060 del 7.3.2022
Professioni economico-contabili ingranaggio della digitalizzazione
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