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Una data coincidente, il 16 marzo 2022, entro cui: gli amministratori di condominio devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati sulle spese sostenute dal condominio l’anno precedente in relazione a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione; amministratori o professionisti devono comunicare all’Amministrazione finanziaria le opzioni per la cessione del credito dell’anno successivo a quello nel quale sono state sostenute le relative spese (in caso di lavori condominiali, l’invio della comunicazione può essere effettuato, se non dal professionista che ha apposto il visto di conformità relativamente al c.d. “Superbonus 110%“, direttamente dall’amministratore).
Da una data a due per creare l’impasse
Delle due, una scadenza è oggetto di proroga temporale: l’invio della comunicazione alle Entrate delle opzioni per la cessione del credito (o sconto in fattura), che può essere effettuato entro il 7 aprile 2022.
Non risulta, invece, alcuno slittamento per il termine ordinario di comunicazione degli amministratori di condominio. Questi, al momento restano tenuti ad effettuare l’invio della comunicazione per i lavori svolti nel 2021. Ma, dovendovi indicare l’opzione tra cessione al fornitore e sconto in fattura che – tuttavia – hanno beneficiato del salto in avanti dal 16 marzo al 7 aprile, l’amministratore di condominio si troverà sprovvisto della possibilità di conoscere l’esito dell’invio della relativa comunicazione.
Un mistero. E’ ancora lontana la data prima, il 16 marzo. Se non probabile, è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate faccia chiarezza con un intervento di prassi.
Sitografia

