Attività professionali. L’Inps sul Fondo di solidarietà bilaterale

La disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, ex Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019, è sviscerata dall’Inps con la circolare 29 del 21 febbraio 2022. Il documento fornisce indicazioni sull’Assegno di integrazione salariale e sulle modalità di accesso. Inoltre, detta le istruzioni contabili.

Il Fondo per le attività professionali spiegato dall’Inps

Il Fondo, istituito presso l’Inps, è stato disciplinato dall’Istituto con la circolare n. 77/2021 e la successiva circolare n. 16 del 31 gennaio 2022.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2022 (30 dicembre 2021, n. 234), contenente il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Fondi di cui all’articolo 26 del dlgs 148/2015, assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un “assegno di integrazione salarialein luogo dell’assegno ordinario precedentemente previsto.

Il Fondo garantisce una tutela a sostegno del reddito dei dipendenti del settore delle attività professionali, in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, attraverso l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale.

Il pagamento dell’assegno è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’Inps al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Le istruzioni contabili sono dettagliate nella circolare in commento.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

Le prestazioni in oggetto sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021 (il Comitato amministratore del Fondo è stato nominato con il decreto ministeriale 20 maggio 2021, n. 118, il Fondo può considerarsi pienamente operativo da tale data).

Quanto alle istruzioni per la presentazione delle istanze, da inoltrarsi esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito servizio presente sul sito internet dell’Istituto, si rimanda a quanto detto nel messaggio n. 3240/2021, al quale si rinvia (cfr., sul punto, anche le circolari n. 122/2015 e 201/2015).

Le domande di intervento presentate dal singolo datore di lavoro appartenente al settore rientrante nel campo di applicazione del Fondo possono essere accolte esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Contributo addizionale

In caso di fruizione dell’assegno è previsto, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.

Sitografia

www.inps.it