Il Messaggio INPS n. 2370 del 15 luglio 2026 chiarisce definitivamente cosa si intenda per “norme sul collocamento” ai fini della riduzione contributiva prevista dall’articolo 9, commi 5 e 5‑bis, della legge n. 67/1988, applicabile ai datori di lavoro agricoli e alle cooperative.
Norme sul collocamento
L’INPS precisa che il rinvio alle “norme sul collocamento” riguarda solo la fase iniziale – assunzione – del rapporto di lavoro.
Non rientrano invece le violazioni relative alla gestione successiva del rapporto (orario, sicurezza, retribuzione, ecc.).
Obblighi che incidono sulla riduzione contributiva
Sono considerate “norme sul collocamento”:
- comunicazioni obbligatorie di instaurazione, trasformazione e proroga (UNILAV, UNISOMM, UNILAV‑Cong);
- collocamento mirato delle persone con disabilità (legge 68/1999);
- regolarità del permesso di soggiorno per lavoratori stranieri;
- somministrazione e appalto: divieto di manodopera da soggetti non autorizzati, somministrazione fraudolenta, appalto illecito;
- caporalato: se la condotta riguarda il reclutamento illecito, la violazione incide direttamente sulla fase di assunzione.
Non comportano la perdita dell’agevolazione:
- retribuzioni inferiori al CCNL;
- violazioni dei minimali contributivi;
- irregolarità documentali o gestionali.
Effetti della violazione
La riduzione contributiva viene meno solo per i lavoratori coinvolti e solo per i periodi interessati, con recupero della contribuzione piena e delle sanzioni civili.
Dunque, in conclusione, il messaggio fornisce un chiarimento decisivo: la riduzione contributiva agricola è legata solo alla regolarità dell’assunzione e delle procedure di collocamento. Le violazioni che riguardano la gestione del rapporto di lavoro, pur sanzionate, non incidono sulla spettanza dell’agevolazione.
Melania Baroncini


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