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Con il Messaggio n. 2354 del 14 luglio 2026, l’INPS interviene per riepilogare e rafforzare gli obblighi di trasmissione dei dati al Casellario Centrale delle Pensioni, istituito presso l’INPS con il decreto n. 1388/1971, richiamando gli Enti erogatori alla puntualità e alla correttezza degli adempimenti.
Il documento sottolinea che la qualità delle informazioni presenti nel Casellario è essenziale per la gestione delle funzioni istituzionali dell’Istituto, per gli adempimenti fiscali e previdenziali e per la corretta erogazione delle prestazioni collegate al reddito.
Funzioni del Casellario
Il Casellario ha la funzione di raccogliere, conservare e gestire i dati relativi ai titolari di trattamenti pensionistici di:
- assicurazione generale obbligatoria;
- regimi sostitutivi o esclusivi dell’AGO;
- regimi obbligatori dei liberi professionisti;
- qualsiasi altro regime pensionistico obbligatorio;
- forme di previdenza integrativa e complementare.
Successivamente il perimetro è stato ampliato includendo anche:
- trattamenti assistenziali;
- pensioni di guerra;
- rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Trasmissione dei dati
La trasmissione dei dati al Casellario avviene annualmente e trimestralmente.
Nello specifico:
- gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l’obbligo di trasmettere al Casellario, entro il mese di febbraio di ciascun anno: gli importi annuali a preventivo dei trattamenti pensionistici da erogare nell’anno in corso e a consuntivo dei trattamenti pensionistici erogati nell’anno precedente; i dati mensili previsti dalla normativa e dalle specifiche tecniche vigenti;
- entro il 30 aprile, i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo;
- entro il 31 luglio i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° aprile al 30 giugno;
- entro il 31 ottobre i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° luglio al 30 settembre;
- entro il 31 gennaio i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre dell’anno precedente.
Quindi, alla luce del quadro normativo e dei relativi obblighi sopra riportati, l’INPS invita gli Enti erogatori di pensione ad assicurare il più puntuale rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione dei dati previsti dalla normativa vigente.
Il mancato adempimento di tali obblighi costituisce omissione di atti d’ufficio da parte del legale rappresentante dell’Ente ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto-legge n. 41/1995.
Melania Baroncini

