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  Imprese  CIGO, proroga. Imprese di rilevante interesse strategico nazionale
ImpreseLavoro

CIGO, proroga. Imprese di rilevante interesse strategico nazionale

redazioneredazione—Febbraio 21, 2022
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L’Inps fornisce le istruzioni per la proroga, ex Sostegni ter (Dl 4/2022), del trattamento di integrazione salariale -CIGO – in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.

È riservato alle imprese:

  • con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000;
  • che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Queste imprese possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.

Raggiunto anche in via prospettica il budget assegnato, l’Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Il messaggio n. 816 del 18.2.2022 spiega come fruire della proroga ex Sostegni ter del trattamento di integrazione salariale di tipo emergenziale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale, indicando anche le modalità di esposizione del conguaglio e le istruzioni contabili.

La proroga CIGO nel messaggio Inps

Due le domande CIGO con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”:

  • i datori di lavoro interessati possono presentare domanda per un periodo di durata massima pari a 13 settimane, collocabile anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati ex articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125), fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022;
  • gli stessi datori di lavoro, con separata domanda, possono chiedere una proroga del predetto periodo, sino ad un massimo di ulteriori 13 settimane, completando in tal modo le complessive 26 settimane previste dall’articolo 22 sopra richiamato, fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.

Ecco le scadenze:

  • le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022;
  • le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.

Sovrapposizioni, come intervenire

I datori di lavoro, che hanno già trasmesso domande di cassa integrazione con una causale ordinaria per periodi parzialmente o totalmente sovrapposti ai periodi per i quali intendono chiedere i nuovi trattamenti, possono chiedere l’annullamento delle istanze già presentate prima di inviare le nuove domande CIGO con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”.

I datori di lavoro, come sopra individuati, che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono anch’essi accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario in commento, per una durata massima di 26 settimane, fino al 31 marzo 2022.

Per fruirne dovranno seguire l’iter procedurale già descritto nella circolare n. 47/2020:

  • inviare preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in corso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
  • a seguito dell’adozione del decreto ministeriale che sospende la CIGS, i datori di lavori provvederanno a inoltrare all’Istituto istanza di autorizzazione ai trattamenti di cassa integrazione salariale ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2022, per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.

Tali istanze devono essere trasmesse all’Istituto utilizzando la causale “COVID 19 – DL 4/22 –sospensione CIGS”, secondo le modalità sopra illustrate.

I lavoratori della proroga CIGO

I trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 27 gennaio 2022, di entrata in vigore del predetto decreto-legge.

Al riguardo, con riferimento alle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e ai casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto per cui si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Si ricorda che:

  1. per i trattamenti in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale;
  2. durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro; pertanto, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale;
  3. il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (art. 7 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148); il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda.

Sitografia

www.inps.it

CIGOInteresse strategico nazionaleSostegni ter
Fondi interprofessionali centrali nella formazione in era digitale
Inps – Messaggio n. 816 del 18.2.2022
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