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  Economia  Sostegni ter in Gazzetta. È in vigore
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Sostegni ter in Gazzetta. È in vigore

redazioneredazione—Gennaio 28, 2022
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È in vigore da ieri, 27 gennaio 2022, il Decreto Sostegni Ter (Dl 27 gennaio 2022, n. 4), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21/2022.

Contiene le attese “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Entrano, dunque, in campo misure di sostegno ai settori che hanno dovuto interrompere la loro attività a causa della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati, come: parchi tematici, acquari, parchi geologici, organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering per eventi, bar-caffè e gestione piscine, tessile, moda, calzature, pelletteria e abbigliamento, turismo, stabilimenti termali, tour operator, discoteche, musei, spettacolo, cinema e audiovisivo, sport e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie.

Inoltre, per contrastare l’aumento delle bollette il decreto sostegni prevede:

  • la riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (articolo 14);
  • un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore (articolo 15);
  • interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili (articolo 16).

L’ultima misura vincola gli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia a versare una differenza calcolata tenendo conto di prezzi equi ante-crisi.

Non solo sostegni. È stretta sui crediti per agevolazioni

Di particolare impatto le misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (articolo 28).

La stretta del Sostegni ter riguarda i bonus edilizi (articolo 121 del decreto “Rilancio”) e i bonus emergenziali (articolo 122 del decreto “Rilancio”): potranno essere ceduti una sola volta.

Tale limite vale anche per lo sconto in fattura:

  • i fornitori e le imprese che effettuano lavori e praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari;
  • questi altri soggetti non avranno la possibilità di successiva cessione.

Inoltre, i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini previsti.

Tutti i contratti stipulati in violazione di dette disposizioni saranno considerati nulli.

Il ministero del Lavoro riassume le nuove misure pro imprese

Sul sito del ministero del Lavoro l’annuncio della pubblicazione arriva con una sintesi delle disposizioni per i sostegni alle imprese.

Le principali misure:

  • rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, con 20 milioni di euro per l’anno 2022, destinato alle attività che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate con l’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 (art. 1);
  • istituzione nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico del Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto in favore delle imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio, identificate con i codici ATECO elencati dal Decreto (art. 2);
  • incremento di 20 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (di cui all’art. 26 del D.L. n. 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021) da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (art. 3);
  • incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2022 del Fondo Unico Nazionale Turismo di cui all’art. 1, comma 366, della Legge di Bilancio 2022 (art. 4, comma 1);
  • esonero contributivo per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali (di cui all’art. 7 del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020), con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione (art. 4, comma 2);
  • estensione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 del credito di imposta previsto dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 in favore delle imprese del settore turistico in relazione ai canoni di locazione versati (art. 5);
  • esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale (di cui agli artt. 5 e 29, comma 8, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in favore dei datori di lavoro dei settori individuati con i codici ATECO nell’Allegato I al Decreto, che – dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 – sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art. 7);
  • proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022 (art. 22).

Il Decreto dispone, inoltre, importanti misure a sostegno del settore della cultura (art. 8), in materia di sport (art. 9), con riferimento al Piano di transizione 4.0 (art. 10), più alcune modifiche all’articolato del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art. 23).

Sitografia

www.lavoro.gov.it

Bonus ediliziSostegni ter
Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 28363 del 27.01.2022
DECRETO-LEGGE n. 4 del 27.01.2022
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