Nuovo Patent box, istruzioni dall’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate attua le disposizioni sul nuovo Patent box, come riformato da ultimo con la legge di Bilancio 2022.

L’adesione al nuovo regime è esercitabile sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime.

Un provvedimento del 15 febbraio 2022 fornisce le definizioni degli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea ad evitare le sanzioni e le modalità di esercizio delle opzioni.

Dunque, sono precisati:

  • le attività rilevanti;
  • le spese agevolabili;
  • la documentazione idonea a disapplicare le sanzioni in caso di recupero dell’agevolazione.

Il provvedimento dispone che i contribuenti possono presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letta. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, fermo restando la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente in ordine alla qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo.

In più, sono elencati i soggetti ammessi e i termini per la consegna della documentazione idonea.

Modalità di esercizio dell’opzione

L’opzione nuovo PB:

  • è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce;
  • ha durata quinquennale;
  • è irrevocabile e rinnovabile.

A seguito di tale opzione, quella manifestata per il precedente regime Patent box si considera revocata.

I soggetti che sono ammessi a chiedere il nuovo regime ma hanno presentato, con riferimento al precedente regime Patent box, un’istanza di accesso alla procedura, o di rinnovo della stessa, possono esercitare l’opzione nuovo PB se presentano una comunicazione via Pec o raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime Patent box, nella quale, con specifico riferimento all’istanza a suo tempo presentata, viene manifestata, in maniera irrevocabile, l’espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura.

I soggetti non rientranti al punto precedente che, avendo esercitato l’opzione PB, hanno esercitato anche l’opzione OD, possono continuare a fruire del precedente regime Patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale. Non sussiste l’obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali.

I contribuenti non possono esercitare l’opzione PB, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021.

Scongiurare le sanzioni con la documentazione idonea

È prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea, relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per il loro svolgimento, che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione.

Il provvedimento disciplina, al contempo, la struttura e i contenuti della documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni per il nuovo regime agevolativo.

La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi elencati nel provvedimento in oggetto.

Le micro-imprese e le piccole e medie imprese possono predisporre le Sezioni A e B della documentazione citata in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.

Nuovo regime Patent box. Recupero del pregresso se privativa industriale

Si ricorda che la disciplina è introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio 2022).

Ne è conseguita una semplificazione del regime Patent box, di cui dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il nuovo PB consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell’Irap, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Rispetto alla precedente disciplina PB, si legge nelle motivazioni del provvedimento, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il know-how.

Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.

Soggetti che possono esercitare l’opzione nuovo Patent box

Nel riepilogare i soggetti ammessi all’agevolazione, il provvedimento specifica che l’opzione può essere esercitata dall’investitore, ossia dal soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, il quale realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della sua attività d’impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.

Non rientra nella definizione di investitore il soggetto che, pur essendo titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non resta inciso dai costi sostenuti nell’effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopporta il rischio degli investimenti, né acquisisce i benefici delle attività rilevanti.

Inoltre, l’opzione non può essere esercitata dalle imprese:

a) che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;

b) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it