Nella Legge di bilancio per il 2022 l’Irpef è protagonista

Tre strade percorse dal Legislatore per la riforma

La neonata Legge di bilancio per il 2022 ha reso centrale, in ambito fiscale, la riforma dell’Irpef.

Passano, in particolare, da cinque a quattro gli scaglioni di reddito verso la riduzione della pressione fiscale; sparisce, per imprese individuali e liberi professionisti non associati, l’IRAP; subisce ancora correzioni la disciplina del “patent box”; sono più ampi i termini per il versamento delle cartelle; slitta l’entrata in vigore di norme fiscali e proroghe di alcune disposizioni già in vigore.

Non che la Manovra abbia poco da dire anche sul fronte del Lavoro e della Previdenza. Ed infatti, spicca la riforma degli ammortizzatori sociali; seguono i correttivi al reddito di cittadinanza; il contratto di espansione si allarga alle imprese con 50 dipendenti; il congedo di paternità è ritoccato.

La penna del Legislatore scrive novità anche per la cassa integrazione salariale per operai agricoli, che viene estesa al settore della pesca; prevede sgravi al 100% nei primi tre anni per i datori di lavoro che stipulano contratti di apprendistato nel 2022 e che hanno meno di 9 dipendenti; modifica l’Ape sociale; proroga Opzione donna e passaggio da Quota 100 a Quota 102.

La sintesi della rivoluzione IRPEF

Ed insomma, il bottino destinato alla revisione della tassazione a carico delle persone fisiche giunge a 7 miliardi, tutti tesi a ridurre le aliquote medie effettive e a migliorare l’andamento delle aliquote marginali effettive.

Leggiamo le nuove regole per la determinazione dell’Irpef già nell’articolo 1, commi da 2 a 4, della Legge 234/2021.

Le tre strade percorse per centrare l’obiettivo della revisione dell’Irpef

Il Legislatore ha seguito tre percorsi per centrare l’obiettivo prefissato:

  • come accennato, riduzione da cinque a quattro del numero di scaglioni di reddito, con soppressione del quarto (comprensivo dei redditi da oltre 55mila euro e fino a 75mila) ed eliminazione della corrispondente aliquota del 41%. Inoltre, il terzo scaglione è stato “ristretto”, contemplando, ora, i redditi da oltre 28mila euro e fino a 50mila (non più fino a 55mila). Al di là tale importo, sono collocati i redditi maggiormente tassati, soggetti all’aliquota del 43%;
  • alleggerimento delle aliquote di tassazione riguardanti il secondo e terzo scaglione, rispettivamente dal 27 al 25% e dal 38 al 35%;
  • rimodulazione delle detrazioni d’imposta spettanti in base alla tipologia di reddito posseduto, decrescenti al crescere del reddito complessivo, con assorbimento, per i redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati, dell’ulteriore specifica detrazione di 960 euro annui per i redditi fino a 40mila euro e del trattamento integrativo (“bonus 100 euro”), che resta esclusivamente per i contribuenti con reddito complessivo non eccedente i 15mila euro ovvero, a certe condizioni, anche fino a 28mila euro.

Le soluzioni adottate trovano collocazione normativa nel Dpr 917/1986 (Tuir), articoli 11 (determinazione dell’imposta) e 13 (altre detrazioni), e nel Dl 3/2020, articoli 1 (trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati) e 2 (ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati).

Col nuovo anno quattro scaglioni, quattro aliquote

La riscrittura degli scaglioni e delle aliquote è avvenuta sostituendo integralmente l’articolo 11, comma 1 del Tuir.

Dal 1° gennaio 2022, la rinnovata disposizione prevede che l’imposta lorda si determina applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del Tuir, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 15mila euro, 23%; oltre 15mila euro e fino a 28mila, 25%; oltre 28mila euro e fino a 50mila, 35%; oltre 50mila euro, 43%.

E, per consentire agli enti locali di adeguare le addizionali di loro competenza alla nuova articolazione dell’Irpef, la Legge di bilancio differisce al 31 marzo ’22 (per i Comuni, entro la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, se successiva) i termini per la pubblicazione dell’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale e per la modifica degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale (art. 1, c. 5-7, l. n. 234/2021).

Sitografia

www.fiscooggi.it

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