Per la consulente da remoto all’estero il regime impatriati

Una consulente, cittadina italiana rientrata nel 2021 dopo aver intrattenuto, dal 2014, collaborazioni professionali prestando attività da remoto all’estero, con alcune società italiane tra le quali quella di cui è divenuta dipendente da gennaio 2021, può beneficiare del regime speciale “impatriati” dall’anno del rientro e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Cristallina la risposta n. 32/E del 19 gennaio 2022, corredata di quadro normativo di riferimento.

Il regime “impatriati” origina dall’articolo 16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015, modificato dall’articolo 5 del Dl n. 34/2019. La rivisitazione della disciplina ha ampliato il perimetro applicativo dell’agevolazione.

La prassi agenziale (circolare n. 33/E/2020) ne ha chiarito requisiti e presupposti, alla luce delle novità introdotte dal decreto “Crescita”.

Del nuovo perimetro applicativo posso beneficiare i soggetti che hanno trasferito in Italia la residenza dal 30 aprile 2019.

In tal caso, per usufruire dello sconto fiscale previsto dal decreto “Internazionalizzazione” occorre innanzitutto che il lavoratore traslochi nel nostro Paese, non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e che si impegni a rimanerci per almeno 2 anni, e svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio.

La disposizione, immutata rispetto alla formulazione originaria, stabilisce, inoltre, che possono usufruire del regime speciale i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra Ue con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali:

  • in possesso di un titolo di laurea e che abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più

ovvero

  • abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione postlauream.

Lo sconto sull’imponibile previsto dalla misura può essere applicato, si è anticipato più sopra, per cinque anni a partire dal periodo d’imposta in cui si trasferiscono e può raddoppiare per figli minorenni o in affido preadottivo a carico.

Via libera alla consulente

Delineati i presupposti essenziali per accedere all’agevolazione, l’Agenzia ritiene che la consulente possa beneficiare del regime dal periodo d’imposta 2021, anno in cui ha trasferito la residenza in Italia e per i successivi quattro periodi d’imposta anche avendo intrattenuto un rapporto di collaborazione professionale con alcune società italiane tra cui la ditta che l’ha assunta.

Sitografia

www.fiscooggi.it

www.agenziaentrate.gov.it