Regime impatriati, risposta AdE su requisiti e ambito applicativo

L’articolo 16 del dlgs n. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati“.

La disposizione ha subìto modifiche normative, operate dall’articolo 5 del dl n. 34/2019 (c.d. decreto crescita), in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione dal periodo d’imposta in corso per i soggetti che dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime.

Per fruire del trattamento è necessario che il lavoratore:

a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato;
b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero

b) abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Dal periodo d’imposta 2019 ridisegnato il perimetro di applicazione del regime

In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione, ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile, all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.

Al paragrafo 7.5 di tale documento di prassi viene precisato che il citato articolo 16 (come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2019), non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato.

Ne deriva che possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).

L’applicazione del regime agevolativo richiede, tra l’altro, che l’attività lavorativa sia prestata «prevalentemente» nel territorio italiano.

Con riferimento al suddetto requisito, l’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto MEF 26 maggio 2016 (recante le disposizioni di attuazione del regime speciale in esame) precisa che tale condizione deve essere verificata in relazione a ciascun periodo d’imposta e risulta soddisfatta se l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno.

Al riguardo, nel computo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi.

Non possono essere computati, invece, i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all’estero, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato.

Tornando ai requisiti soggettivi, secondo il TUIR sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o, condizione alternativa, hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Al fine dell’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati, precisa la risposta n. 3/E/2022, occorre riferirsi unicamente alla normativa interna; in particolare, alle disposizioni contenute nell’articolo 2 del Testo Unico.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it