Autonomi, esonero contributi. Primo esito nel Cassetto

L’Inps comunica che nel Cassetto previdenziale della gestione di riferimento è indicato l’esito delle verifiche preliminari ai fini dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per l’anno 2021 dai lavoratori autonomi e liberi professionisti, iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Si ricorda che l’istanza per tale esonero (ex L. 178/2020) doveva essere trasmessa entro il 30 settembre 2021.

Avverso tale esito sarà possibile proporre istanza di riesame mediante apposita funzionalità il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.

Se l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento entro il 31 dicembre 2021, dovesse eccedere l’importo concesso dell’esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il giorno 29 dicembre 2021 (le modalità sono descritte nel messaggio), senza aggravio di sanzioni civili e interessi.

Decorso il termine indicato, la differenza dei contributi dovuti sarà gravata delle sanzioni civili calcolate a decorrere da predetto termine.

Dal 29.11 l’importo provvisoriamente riconosciuto

Nel messaggio n. 3974 del 15.11.2021 tutte le indicazioni sul tema.

Gli importivisualizzabili dal 29 novembre 2021 – si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento (calo del fatturato, eventuale reddito da lavoro, Durc eccetera).

Percorso verso il Cassetto previdenziale

Ecco i percorsi per la consultazione della domanda:

  1. Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  2. Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  3. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Puntualizzazioni sull’esonero parziale

Nel messaggio in argomento si ricorda che:

  • l’esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista (paragrafo 4 della circolare n. 124/2021);
  • in caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica (l’importo dell’esonero potenzialmente concedibile calcolato sulla contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale e oggetto di esonero sarà riproporzionato su base mensile);
  • relativamente alle istanze di esonero dei liberi professionisti e degli iscritti alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali non tenuti al versamento della contribuzione sul minimale di reddito, l’importo dell’esonero è stato quantificato in relazione alla cifra indicata dal richiedente nel modello di domanda quale contribuzione dovuta (successivamente, verranno effettuati i controlli in relazione all’ammontare del reddito relativo all’anno di imposta 2020, in relazione al quale sono per legge quantificati gli acconti per l’anno 2021).

Esonero autonomi. Le prossime scadenze di versamento

In caso di esito positivo, con accoglimento anche parziale della domanda, in attesa di conoscere l’importo autorizzato i beneficiari possono effettuare i versamenti relativi alla contribuzione dell’anno 2021, compresi quelli in scadenza nel corrente mese di novembre, entro la predetta data del 29 dicembre 2021.

Resta fermo che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili – ex articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000 – dalle rispettive date di scadenza legale di versamento.

Quanto agli importi già versati e non dovuti in conseguenza dell’autorizzazione dell’esonero, verranno rimborsati ad opera delle Strutture territoriali competenti, dopo il completamento di tutte le verifiche di sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale del 17 maggio 2021.

Nel messaggio 3974/2021 le istruzioni operative per le singole Gestioni dell’Istituto interessate dall’esonero in esame (Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti; Gestione separata liberi professionisti; Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Sitografia

www.inps.it