Bonus Ristori a chi ha fruito per intero dell’esonero ex Dl Agosto

Il bonus Ristori (articolo 12 del Dl n. 137/2020) per i datori di lavoro che non hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali è fruibile anche in caso di aziende che abbiano beneficiato per intero dell’esonero contributivo del decreto Agosto (articolo 3 del Dl n. 104/2020).

Basterà rinunciare a una quota del fruito “anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”, ed effettuare la restituzione della medesima quota.

La restituzione – chiarisce l’Inps – può riguardare anche un solo lavoratore.

La quota da restituire è parametrata alla contribuzione datoriale mensile dovuta per un singolo lavoratore, determinata secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 105/2020.

Lo spiega l’Inps con il messaggio 3745/2021: “L’eventuale rinuncia di quote di esonero fruito, quindi, garantirebbe all’azienda interessata, a fronte della rinuncia/restituzione di un importo parametrato alla contribuzione datoriale dovuta per un singolo lavoratore, l’accesso all’esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, in ragione delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, per tutti i lavoratori interessati dalla predetta integrazione salariale”.

Una questione che rimane non chiara è che l’Inps si riferisce anche ai trattamenti di CIG, oltre che all’esonero, spiegando che la norma di riferimento non pone un termine decadenziale per l’esercizio della facoltà di rinuncia.

Cosa prevede il bonus Ristori sull’esonero?

Si ricorda che il decreto Ristori, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. La legge n. 176/2020, di conversione del Ristori, è entrata in vigore il 25 dicembre 2020.

Ma a tale data, molti datori di lavoro avevano già chiesto e fruito dell’esonero contributivo del decreto 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).

Se il ripensamento riguarda un solo lavoratore, la quota di esonero è pari ai contributi sgravati riferiti al mese cui si rinuncia; il dipendente interessato lo individua l’azienda.

Infine, l’Inps chiarisce che la norma consente la deroga alla regola dell’alternatività tra misure (esoneri e trattamenti di integrazione salariale) collocate nella medesima finestra temporale.

Sitografia

www.inps.it