Indennità una tantum e onnicomprensiva

La lunga circolare INPS n. 90/2021 dà istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto Sostegni bis) a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari di cui all’articolo 10 del c.d. decreto Sostegni, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Lo fa in continuità con le misure di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), al decreto-legge n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), al decreto-legge n. 104/2020, al decreto-legge n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori), al decreto-legge n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni).

Indennità ai lavoratori autonomi e a tempo determinato dei settori della pesca e agricolo

Fornisce, inoltre, istruzioni amministrative relativamente alle indennità introdotte dal decreto Sostegni bis a favore dei
lavoratori a tempo determinato del settore agricolo e dei lavoratori autonomi della pesca.

Presentazione della domanda (paragrafo 6 della circolare sulle indennità)

I lavoratori già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’una tantum ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui al citato articolo 10 del decreto Sostegni.

I lavoratori che non ne hanno, invece, beneficiato possono presentare domanda per il riconoscimento delle onnicomprensive entro il 30 settembre 2021.

Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.

Sitografia

www.inps.it