Dichiarazione dei redditi: Quadro RR

Gli iscritti all’INPS (ad eccezione dei coltivatori diretti) devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti nella propria dichiarazione dei redditi.

La circolare INPS n. 88 del 21 giugno 2021 ne illustra le modalità.

I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa vanno effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Con provvedimento AdE n. 28928/2021 è stato approvato il modello “Redditi 2021-PF” per il periodo d’imposta 2020, nel quale è compreso il Quadro RR obbligatorio per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti (sezione I) e per gli iscritti alla Gestione separata INPS liberi professionisti (sezione II).

Dichiarazione dei redditi. Compilazione del Quadro RR

Il Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF” deve essere compilato:

1. dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e

2. dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata, per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

La sezione deve essere compilata dai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo, sono iscritti (e tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla) Gestione separata.

Sono obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi; per il corrente anno:

– entro il 30 giugno 2021 ovvero entro il 30 luglio 2021 (per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2020 e primo acconto per l’anno 2021) ed

– entro il 30 novembre 2021 (secondo acconto 2021).

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio e il 30 luglio 2021 (saldo 2020 e primo acconto 2021) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

– “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.

Rateizzazione

Per i commercianti e gli artigiani, la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi 2021-PF”.

Per i liberi professionisti, la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2020 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2021.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2021-PF”.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2021.

Sitografia: inps.it