Bollo per registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici
L’imposta di bollo per registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici va assolta esclusivamente con modalità telematica, versando tramite modello F24 – codice tributo 2501, denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.
L’imposta è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse (risposta n. 346/E/2021).
Deroga all’obbligo di stampa
In relazione alla tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, il comma 4-quater dell’articolo 7 del Dl n. 357/1994, modificato dall’articolo 12-octies del decreto “Crescita”, permette di derogare all’obbligo di stampa o di archiviazione sostitutiva degli stessi: “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza“.
Bollo: tenuta cartacea o informatica?
In linea generale, l’articolo 2214 del codice civile prevede l’applicazione dell’imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili.
In relazione all’assolvimento dell’imposta, occorre distinguere se la tenuta di tali libri sia meccanografica con trascrizione su supporto cartaceo o se tali scritture siano tenute in modalità informatica.
Tenuta cartacea
Nel primo caso, le regole erano contenute nella tabella della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972, che prevedeva l’imposta di bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine o frazione di pagina (32 euro nel caso in cui non sia dovuta la tassa annuale vidimazione), prima che il registro sia posto in uso (prima, cioè, di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine), assolta mediante pagamento a intermediario convenzionato con l’Agenzia, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno, o ai soggetti autorizzati tramite modello F23 con il codice tributo 458T denominato “imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72“.
Tenuta informatica
Nel secondo caso, le previsioni da applicare sono quelle contenute nell’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014, il cui comma 1, in sintesi, stabilisce che l’imposta sia versata, con modalità esclusivamente telematica, tramite modello di pagamento F24, con il predetto codice tributo.
Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno vada effettuato in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il comma 3 dispone, infine, che tale imposta da versare per i libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Sitografia: fiscooggi.it / agenziaentrate.gov.it