Garante privacy: vaccinazione a lavoro

E’ del 13 maggio 2021 il documento di indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali” pubblicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP).

La realizzazione dei piani vaccinali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione
anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro è stata prevista dal Protocollo nazionale firmato il 6 aprile 2021 dal Governo e dalle parti sociali, al fine di perseguire la duplice esigenza di:

– concorrere alla rapida attuazione della campagna vaccinale;

– in pari tempo, accrescere i livelli di sicurezza nelle realtà lavorative pubbliche e private.

La piena attuazione e l’implementazione delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, pubblici e
privati, dipenderanno da una serie di fattori contingenti (primo tra tutti, la disponibilità
dei vaccini) e di scelte (modelli organizzativi) ancora non del tutto definiti e rimessi a valutazioni
che dovranno necessariamente tenere conto dell’andamento generale di una complessa
operazione di rilievo nazionale.

Garante privacy, opportunità aggiuntiva

La vaccinazione nei luoghi di lavoro è un’opportunità aggiuntiva rispetto “alle modalità ordinarie dell’offerta vaccinale che sono e saranno sempre garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione, qualora il lavoratore non intenda aderire” alle modalità di vaccinazione presso i luoghi di lavoro.

L’adesione all’iniziativa è volontaria.

Presupposti “imprescindibili” ai fini della realizzazione dell’adesione sono, tra l’altro:

– la disponibilità dei vaccini;

– la presenza e la disponibilità del medico competente o di altro personale sanitario;

– l’adesione consapevole e informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;

– la “tutela della privacy” e

– la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

In tale quadro, l’iniziativa di consentire l’attivazione di punti vaccinali sui luoghi di lavoro,
comportando trattamenti di dati personali, anche relativi alla salute dei lavoratori, se da un lato può rappresentare un’opportunità per supportare la campagna vaccinale e per rendere più semplice, per i lavoratori, l’accesso alla vaccinazione, dall’altro dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati (Regolamento (UE) 679/2016 e Codice in materia di protezione dei dati personali), delle norme emanate nel contesto dell’emergenza epidemiologica in corso, nonché delle disposizioni nazionali più specifiche e di maggior garanzia previste dall’ordinamento nazionale a tutela della dignità e della libertà dell’interessato sui luoghi di lavoro.

Anche in questo contesto eccezionale occorre infatti che ciascuno dei soggetti coinvolti nella
realizzazione e gestione del piano vaccinale (datore di lavoro, anche in forma associata, medico
competente o altro personale sanitario individuato) operi nell’ambito e nei limiti previsti dalla
rispettiva disciplina applicabile, che ne costituisce la base giuridica, evitando la confusione di ruoli
che può dare adito a una circolazione illecita di informazioni, che potrebbe determinare effetti
lesivi dei diritti e delle libertà degli interessati.

Nel quadro sopra delineato, non è consentito al datore di lavoro raccogliere – direttamente dagli
interessati, tramite il medico compente, altri professionisti sanitari o strutture sanitarie – informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, ivi compresa l’intenzione o meno
della lavoratrice e del lavoratore di aderire alla campagna, alla avvenuta somministrazione del vaccino e ad altri dati relativi alle condizioni di salute del lavoratore.

Sitografia: garanteprivacy.it