Cfp “Sostegni”, non più dubbi dei professionisti
1. L’indennità erogata alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, corrisposta prima e dopo il parto, è esclusa dai parametri di calcolo per l’accesso al cfp “Sostegni”, perché non riconducibile a compensi.
2. Il contribuente forfetario non deve includere il cfp “Sostegni” nel computo della soglia dei 65mila euro di ricavi o compensi oltre la quale non può essere applicato il regime di favore.
I 2 chiarimenti fatti nella circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, sciolgono ogni dubbio dei professionisti sulla fruizione degli ulteriori contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni” a favore degli operatori maggiormente danneggiati dalla crisi causata dalla pandemia e della conseguente paralisi che ha interessato molteplici attività economiche.
Il cfp “Sostegni” è rivolto ai titolari di partita Iva residenti o stabiliti in Italia che qui svolgono attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, il cui ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi dell’anno 2020 risulta inferiore a quello del 2019 almeno del 30 per cento.
Sono esclusi dal beneficio coloro la cui attività è cessata alla data di entrata in vigore del decreto o che hanno attivato la partita Iva successivamente, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
Le richieste per il riconoscimento del beneficio sono partite il 30 marzo 2021; la finestra è aperta fino al 28 maggio 2021.
I chiarimenti trattati nella circolare sono suddivisi in 5 macro argomenti:
1. ambito soggettivo;
2. requisiti di accesso al contributo;
3. calcolo della riduzione del fatturato medio degli anni 2019 e 2020;
4. calcolo del contributo (del quale abbiamo dato anticipazione ad inizio articolo in relazione ai due casi trattati dalla circolare, ndr);
5. altri quesiti in tema di cfp.
Cfp “Sostegni”. Ambito soggettivo
Imprese in liquidazione volontaria
L’Agenzia dice sì alla fruizione da parte di una società nata nel marzo 2018, cessata a marzo 2020 e messa in liquidazione a luglio 2020: la fruizione dell’agevolazione “Sostegni” è consentita nel caso in cui la procedura di liquidazione risulta avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, purché non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).
Per l’ammontare dei ricavi occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso all’entrata in vigore del decreto “Rilancio”.
Per effettuare il calcolo del fatturato medio del 2020 si dovrà tener conto di tutti i mesi che costituiscono il periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che l’impresa risulti in liquidazione.
Promotori finanziari
Nessuna preclusione per i promotori finanziari (benché esclusi dagli aiuti del decreto “Liquidità”), ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.
Status di società di partecipazione
La verifica della prevalenza dell’attività di assunzione di partecipazioni avviene in sede di dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, tenuto conto degli ordinari termini di scadenza per la sua presentazione, il bilancio cui bisogna fare riferimento per il riconoscimento di tale classificazione è quello relativo all’esercizio sociale coincidente con il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
Pertanto, la società che acquisisce lo status di società di partecipazione prendendo come riferimento il bilancio relativo all’esercizio 2020 deve considerarsi inclusa tra i soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir e non può fruire del cfp “Sostegni” a prescindere dalla formale approvazione del bilancio 2020.
Requisiti di accesso e fatturato
Rilevanza delle agevolazioni Covid-19 ai fini del Cfp “Sostegni”
I contributi a fondo perduto erogati nel 2020, in attuazione dei decreti emanati per fronteggiare la pandemia, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi per l’accesso al nuovo beneficio.
Siamo in presenza di una misura eccezionale che compensa parzialmente le perdite dei contribuenti interessati. Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che il cfp in questione e tutti i precedenti benefici dello stesso genere:
a. non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi per il riconoscimento della sovvenzione in esame;
b. non rilevano ai fini della riduzione del fatturato medio previsto;
c. non vanno inclusi tra le somme per il calcolo delle diverse percentuali determinate dalla fascia di ricavi 2019, da applicare alla differenza tra le due medie mensili 2019 e 2020.
L’Agenzia chiarisce, inoltre, che restano fuori dal computo del tetto fissato per l’accesso all’indennizzo i rimborsi delle spese sostenute in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate.
Confluiscono nel calcolo, invece, gli ordinari rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, eccetera) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.
Sitografia: fiscoggi.it / agenziaentrate.gov.it