Formazione 4.0, il bonus è condizionato

Le imprese che svolgono attività di formazione (4.0) per i propri dipendenti attraverso le “tecnologie abilitanti” previste dal Piano nazionale industria 4.0, fruiranno del relativo bonus se avranno adempiuto al deposito telematico, presso l’Ispettorato del lavoro competente, del contratto collettivo.

Questa è una condizione di ammissibilità al beneficio del credito d’imposta formazione, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, per le imprese che investono nella formazione dei dipendenti tramite le “tecnologie abilitanti” svolte nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, pari al 40% delle spese sostenute.

Nella risposta n. 343 del 13 maggio 2021, le Entrate ricordano che la legge di Bilancio 2019 ha esteso il bonus alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, oltre a rimodulare le percentuali:

– 50% piccole imprese;

– 40% medie imprese;

– 30% grandi imprese.

Infine, la legge di Bilancio 2020, al comma 215, ha ulteriormente prorogato il beneficio, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

L’Agenzia ricorda il decreto attuativo (decreto ministeriale 4 maggio 2018) del bonus formazione secondo cui “I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente”.

Pertanto, il credito d’imposta in esame è subordinato al deposito del citato contratto, in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

La circolare n. 412088/2018 del Mise, inoltre, sottolinea l’Agenzia, chiarisce che tale contratto può essere depositato anche successivamente all’attività di formazione, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.

Formazione 4.0: deposito condizione di ammissibilità fino al periodo d’imposta 2019

Il deposito telematico, sia per periodo d’imposta 2018 che per il 2019, è dunque una condizione di ammissibilità al beneficio.

Dal periodo d’imposta 2020 le cose cambiano, avendo il comma 215 della legge di Bilancio 2020 previsto che la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato del lavoro competente non sono più necessari.

Sitografia: fiscooggi.it / agenziaentrate.gov.it