Il Cashback tra gli sconti commerciali

Il Cashback (meglio: lo “sconto” fruibile sotto forma di Cashback) dev’essere inquadrato nell’ambito degli sconti commerciali, perché l’importo rimborsato all’utente ha una funzione di incentivo all’acquisto, riducendo indirettamente il prezzo lordo pagato dal cliente.

Di conseguenza, non essendo configurabile alcuna corresponsione di reddito, la società non dovrà operare alcuna ritenuta alla fonte sugli importi erogati.

Diverso il caso, specifica l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 338 del 12 maggio 2021, in cui viene riconosciuta dalla società all’utente una somma per incentivare l’utilizzo del Portale da parte di altri utenti (ad esempio con la formula “porta un amico”), sulla base degli acquisti effettuati.

In questa ulteriore ipotesi, la somma costituirebbe un reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir.

Sconto fruibile in modalità Cashback

L’istante è una società che opera nel settore del commercio elettronico, attraverso il proprio sito internet mediante il quale garantisce la presenza di inserzioni di beni e servizi in vendita su piattaforme esterne, gestite da terzi. Agli utenti registrati al suo Portale viene offerta la possibilità di effettuare gli acquisti sui siti affiliati, ottenendo una percentuale di sconto fruibile in modalità Cashback che sarà riconosciuto, cumulativamente, per più acquisti effettuati anche su siti diversi.

In sostanza, si tratta di una vera e propria forma di incentivo delle vendite dei siti di e-commerce effettuate tramite il Portale, che offre ai clienti la possibilità di recuperare una quota della spesa sostenuta.

Sitografia: fiscooggi.it / agenziaentrate.gov.it