Contratti a termine, rinnovo/proroga in Cig
L’articolo 19 bis del D.L n. 18/2020 dispone che, considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali “di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati“, è consentita la possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.
La previsione di legge ha permesso al datore di lavoro ammesso al trattamento di integrazione salariale di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga, tra l’altro, al divieto di cui all’art. 20, c. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2015 che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in “unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.
Ne deriva, scrive l’Ispettorato del Lavoro nella nota n. 762 del 12 maggio 2021, che la violazione della disposizione non comporterà l’ordinario effetto di trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il predetto articolo è da considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l’erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale,
richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione.
In considerazione del richiamo alla normativa originaria (artt. 19 e ss del D.L. n. 18/2020) ad opera delle norme successive, l’inciso “nei termini ivi indicati” contenuto nell’articolo 19 bis, è dunque da interpretare in senso “dinamico”, facendo riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, come da ultimo individuata dall’art. 8 del D.L. n. 41/2021 nei “lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Contratti a termine, INL: sì al rinnovo o alla proroga per i lavoratori in Cig
In virtù delle predette disposizioni, l’INL ritiene pertanto possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, purché siano in forza alla data del 23 marzo 2021.
Sitografia: ispettorato.gov.it