Rimborsi forfetari a smart workers, imponibili?

I rimborsi “forfetari” erogati ai dipendenti in smart working per i costi connessi all’uso di internet, al consumo della corrente elettrica, dell’aria condizionata o del riscaldamento concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile.

Sono quindi sottoposti a ritenute, sempre che non sia determinabile, in base a elementi e parametri oggettivi o per legge, la quota spesa esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro.

La risposta al dubbio sul corretto inquadramento fiscale di tali somme è la n. 328/E/2021, con la quale l’Agenzia torna a fornire chiarimenti circa il trattamento fiscale delle somme rimborsate al lavoratore in modalità agile.

Il riferimento va al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante (articolo 51, comma 1, Tuir), in base al quale tutte gli emolumenti, in denaro ma anche in beni, servizi o opere per il loro valore, corrisposti dal datore di lavoro al dipendente, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente; compresi, quindi, i rimborsi spese.

Criteri forfetari per i rimborsi: le ritenute si pagano

I rimborsi erogati dall’istante al personale che svolge la propria attività in smart working, erogati secondo un criterio forfetario, senza parametri oggettivi e una specifica disposizione di legge, concorrono pertanto alla formazione del reddito imponibile di lavoro dipendente nella misura in cui non è possibile l’applicazione di un metodo analitico per la suddivisione della spesa, che definisca con precisione, attraverso elementi documentali, la quota di costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, così da poter stabilire il valore assoluto delle spese sostenute per esclusivo interesse della società.

Sitografia: fiscooggi.it /agenziaentrate.gov.it