Rimborso spese ai dipendenti in smart working

Il rimborso spese ai dipendenti che eseguono la prestazione lavorativa in smart working sono escluse da tassazione, non costituendo reddito di lavoro dipendente.

La quota di costi rimborsati al dipendente è, infatti, riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

La risposta n. 314/E/2021 delinea la cornice normativa e di prassi ricordando che l’articolo 51, comma 1, del Tuir, prevede che, in linea generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.

Tuttavia, la prassi agenziale (1997/2003/2007) ha affermato e confermato che:

– possono essere esclusi da tassazione i rimborsi relative a spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente ad esempio per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore (carta della fotocopia o della stampante, pile della calcolatrice ecc…);

– non rientrano nella base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore, come gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale, e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro;

– le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non sono soggette a tassazione in quanto sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda messe a disposizione dal datore di lavoro.

Oltretutto, il rimborso dei costi relativi ai collegamenti telefonici rientra in una ipotesi considerata di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente.

Rimborso spese: come determinare l’ammontare della spesa?

Circa la modalità di determinazione dell’ammontare della spesa rimborsata, ancora un intervento di prassi (2017) ha affermato che, in assenza di un criterio definito dal legislatore per la determinazione della quota esclusa da tassazione, i costi a carico del dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono:

a. essere individuati sulla base di elementi oggettivi;

b. documentalmente accertabili, per evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Nella risposta n. 314/E/2021 l’istante ha rappresentato che il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working si basa, sostanzialmente, su parametri diretti a individuare costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente.

Sulla base di tale circostanza, l’Agenzia ha ritenuto corretto che la quota di costi rimborsati al dipendente sia riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro ed ha convenuto che le somme erogate dalla società al fine di rimborsare il dipendente dei costi sostenuti attraverso le modalità rappresentate non sono imponibili ai fini Irpef.

Sitografia: agenziaentrate.gov.it – fiscooggi.it