Novità della precompilata 2021, che è online

Nella sezione del sito AdE “l’Agenzia informa”, è presente la guida “La dichiarazione precompilata 2021”. Tra le novità, la detrazione del 20% del “bonus vacanze” fruito nel 2020 e delle spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi.

Anche la dichiarazione dell’erede, con tutti i dati precompilati della persona deceduta.

La logica di fondo che ispira la precompilata è negli anni cambiata: fino al 2013, il cittadino autodichiarava i propri redditi e oneri detraibili/deducibili, poi l’Agenzia li controllava; con la precompilata dal 2015, in via sperimentale per i redditi del 2014, i dati prima utilizzati dall’Agenzia per l’attività di controllo, vengono utilizzati per precompilare la dichiarazione e proporla al cittadino che può accettarla, integrarla o modificarla, direttamente o tramite un Caf o un professionista.

Il calendario

La guida ricorda che dal 10 maggio 2021 i cittadini possono visualizzare il 730 precompilato per i redditi 2020 e inviarlo dal 19 maggio al 30 settembre 2021.

Il 30 novembre 2021 è, invece, la scadenza per l’invio del modello Redditi.

Dal 25 maggio al 22 giugno 2021, chi ha già trasmesso il 730 e riscontra un errore o non ha indicato tutti gli elementi, può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web.

Infine, dal 26 maggio è possibile compilare in modalità assistita i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E del modello 730, quello delle spese sanitarie, anche con riferimento alle spese sostenute per i familiari a carico.

Novità tra oneri e spese

Le novità di quest’anno sopra accennate sono contenute in un capitolo dedicato della Guida, dove viene chiarito che la detrazione del 19% della più parte degli oneri e delle spese scatta, dal 1° gennaio 2020, solo se il pagamento è stato effettuato con sistemi “tracciabili” (tramite versamenti bancari o postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Regola che non si applica agli acquisti di medicinali e dispositivi medici e per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Sitografia: fiscooggi.it / agenziaentrate.gov.it