Gruppo Iva, nuovo ingresso: sanzioni escluse prima del 7 maggio
Le precisazioni che l’Amministrazione finanziaria fornisce (risoluzione n. 30/2021) circa l’ingresso in itinere di una società già esistente alla data di costituzione del Gruppo Iva, rispetto alla quale si sono successivamente instaurati vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dal legislatore, riguardano:
1- decorrenza dell’ingresso di un nuovo soggetto;
2- natura (sistematica o antielusiva) della norma che fissa il requisito del possesso della partecipazione almeno dal 1° luglio dell’anno precedente;
3- vigenza dei resi forniti con la circolare n. 19/2018 (riguardanti l’ingresso nel Gruppo Iva di una società di nuova costituzione, interamente partecipata da un soggetto del medesimo gruppo, dante causa di un conferimento di ramo d’azienda) e dei chiarimenti contenuti nel principio di diritto n. 16/2020 in tema di scissione parziale della capogruppo a favore della neocostituita, che coinvolga esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del Gruppo;
4- decorrenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di inclusione.
Ingresso nel Gruppo Iva: no a sanzioni prima del 7 maggio
Le dettagliate precisazioni contenute nel documenti di prassi, inducono l’Agenzia, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede, ad escludere l’applicazione di sanzioni in caso di “nuovi” soggetti in un Gruppo Iva già costituito che, anteriormente al 7 maggio 2021, abbiano adottato comportamenti difformi dalle modalità descritte nella risoluzione e per i quali i nuovi ingressi abbiano effettivamente determinato un vantaggio fiscale per il Gruppo.
Sitografia: fiscooggi.it / agenziaentrate.gov.it