Stabile organizzazione normata in Italia
L’attuale codificazione di stabile organizzazione è contenuta nell’articolo 5 del riscritto modello di convenzione Ocse, quale “sede fissa d’affari per mezzo della quale un’impresa estera esercita in tutto o in parte la propria attività”.
In Italia, la definizione per come mutuata dal modello di convenzione Ocse viene introdotta nel 2004, dall’articolo 162 del Tuir che, quale regola generale, si applica in assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, ovvero laddove disponga di un trattamento più favorevole per il contribuente (articolo 169, Tuir).
Dall’Ocse al Tuir
La riscrittura del modello Ocse ha introdotto innovazioni anche di prevenzione all’elusione artificiosa dello status di s. o., quali l’introduzione della anti-fragmentation rule: nel caso di svolgimento, nel medesimo Stato, di più attività da parte di una o più imprese collegate, sussiste una stabile organizzazione se le diverse attività sono complementari e connesse tra loro, fatto salvo il caso di attività preparatorie (da svolgere in un periodo di tempo limitato, in relazione al core business dell’impresa) o ausiliarie (generalmente corrispondenti ad attività di supporto a quella principale).
E’ stata anche adeguata la nozione di stabile organizzazione personale.
Positive list
L’articolo 162 del Tuir è stato modificato dalla Legge di bilancio per il 2018, con l’intento di adeguare la norma nazionale alle previsioni internazionali, portando nell’ordinamento diverse novità, prima tra tutte quella consistente nell’ampliamento della positive list, lista che esemplifica i casi in cui si considera esistente una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, con l’obiettivo di colmare le lacune normative che hanno consentito alle imprese di evitare la tassazione nel luogo in cui vengono generati i profitti, formalizzando giuridicamente quell’ipotesi che viene definita stabile organizzazione virtuale.
Contestualmente, è stato abrogato il comma 5 dell’articolo 162, che escludeva dalle ipotesi di stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di “elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentono la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzate alla vendita di beni e servizi.”.
Negative list
E’ stato anche introdotto il comma 4-bis in tema di negative list di modo che, da una esclusione automatica della configurabilità di una stabile organizzazione, rispetto alle attività elencate dalla norma originaria, si passasse a un’analisi “case by case” delle attività escludenti una stabile organizzazione, da valutarsi in relazione alla natura preparatoria o ausiliaria dell’attività oggetto di indagine.
Sitografia: fiscooggi.it