Esodo, precisazioni operative sulla fideiussione
Esodo dei lavoratori prossimi alla pensione: un messaggio Inps, il n. 1797/2021, richiama lo schema di contratto di fideiussione bancaria (e relative disposizioni amministrative) che il datore di lavoro deve presentare all’Istituto ai fini dell’accesso alla prestazione, integrandolo con precisazioni di carattere operativo.
Secondo legge, per accedere alla prestazione di esodo il datore di lavoro deve, per l’appunto, presentare all’Istituto una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto medesimo, avente ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
Esodo: i chiarimenti operativi riguardano le scadenze ultima e finale
Ciò premesso, l’Inps fa riferimento all’articolo 3, commi 1 e 2, dello schema di contratto di fideiussione sopra richiamato, relativo alla validità ed efficacia della garanzia fideiussoria, per chiarire sul piano operativo che nella redazione del suddetto contratto le date di “Scadenza Ultima” e “Scadenza Finale” non devono essere indicate, perché calcolate d’ufficio dall’Istituto.
Pertanto, le suddette scadenze non devono essere in alcun modo valorizzate.
Laddove valorizzate, infatti, è necessario che le Strutture territoriali dell’Istituto richiedano alle
aziende esodanti e alle banche garanti integrazioni e modifiche alla fideiussione, con conseguenti ritardi nella conferma della validità della garanzia prestata e nel procedimento di
lavorazione dei piani stessi.
Il contratto di fideiussione bancaria per l’accesso alla prestazione in oggetto dovrà essere redatto esclusivamente secondo lo schema allegato al messaggio n. 216/2016, che non può essere modificato.
Sitografia: https://servizi2.inps.it