Anzianità contributiva, Inps sul calcolo
Sulla nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto introdotta dall’articolo 1, comma 350, della Legge di bilancio (L. 178/2020), si sofferma la circolare Inps n. 74 del 4 maggio 2021, con riferimento alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.
L’articolo richiamato dispone che: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa”.
La citata circolare Inps fornisce le indicazioni operative per l’applicazione della disposizione in argomento e la gestione delle posizioni assicurative dalla stessa interessate.
Indica, inoltre, le modalità procedurali finalizzate all’implementazione delle posizioni
assicurative relative ai periodi di lavoro svolti nell’ambito di rapporti part-time di tipo verticale
o ciclico interessati dalle disposizioni.
Dal quadro normativo che la circolare riassume e dalla genesi della norma come ricostruita, emerge la volontà del legislatore di riconoscere il periodo non lavorato nell’ambito del rapporto part-time di tipo verticale o ciclico per i rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e per tutta la durata degli stessi, nonché per i rapporti di lavoro part-time esauriti.
Anzianità contributiva, contratti part-time di tipo verticale o ciclico: due fattispecie
Il comma 350 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, come sopra precisato, infatti, disciplina
due fattispecie differenti:
il primo alinea del citato comma 350 fa riferimento ai contratti part-time di tipo verticale o
ciclico in corso, per i quali viene stabilito che: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a
tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi
è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per
l’accesso al diritto alla pensione”;
al terzo alinea del medesimo comma, il legislatore disciplina il caso di contratti part-time di
tipo verticale o ciclico non più attivi, precisando che: “Con riferimento ai contratti di lavoro a
tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di
apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione”.
La domanda dovrà essere presentata indicando gli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, corredata dalla copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale si riferisce e di uno dei seguenti ulteriori documenti:
- Attestazione del datore di lavoro
- Dichiarazione sostitutiva del lavoratore
Sitografia: servizi2.inps.it