Riduzione percentuale 2021 per premi e contributi Inail

La riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, nel limite complessivo di un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Dal 2019, la riduzione non si applica ai premi determinati in base alle nuove tariffe entrate in vigore dal 1° gennaio 2019, vale a dire:

a. le tariffe dei premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;

b. la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la tariffa dei premi della gestione Navigazione.

La riduzione continua ad applicarsi nel 2021 ad alcuni premi speciali unitari, nonché ai contributi della gestione agricoltura, nelle more del completamento delle relative revisioni tariffarie.

Ambito di applicazione

Per l’anno 2021, la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:

ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne;

ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della gestione industria;

ai premi speciali unitari previsti per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;

ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;

ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps.

Misura della riduzione percentuale per il 2021

L’Inail pubblica la circolare n. 13 indicando, per l’anno 2021, la riduzione dei premi e dei contributi, fissata nella misura del 16,36%.

Criteri di applicazione della riduzione

L’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale; per i contributi in agricoltura sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio o da non oltre un biennio.

a) Attività iniziata da oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio, si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura.

Per il 2021, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2019, sulla base degli indici di gravità media fissati nel 2020, da applicare nel triennio 2020-2022 nelle more del completamento della revisione tariffaria.

b) Attività iniziata da non oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, la riduzione percentuale è riconosciuta a seguito di istanza presentata con il servizio online OT20 (domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività) e per il settore agricoltura tramite l’apposito servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio”.

La riduzione è riconosciuta ai predetti soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2021, le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2019.

Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2021 nella nuova misura del 16,36% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

Fonte: INAIL