Dichiarazione Iva senza visto, no problem: integrativa

La dichiarazione annuale Iva con opzione per il rimborso presentata dimenticando il visto di conformità ha una chance: la dichiarazione integrativa entro i termini di accertamento della dichiarazione originaria, anche quando la precedente richiesta di rimborso risulti archiviata.

Nella risposta n. 289/E/2021, la soluzione proposta dal contribuente istante incontra il favore dell’Amministrazione finanziaria: egli può modificare la scelta effettuata nella dichiarazione annuale in occasione della quale optava per il rimborso dell’eccedenza Iva maturata.

Dichiarazione Iva: l’integrativa sana la dimenticanza

Il ripensamento può essere comunicato al Fisco attraverso una dichiarazione integrativa entro la data di decadenza dell’attività di accertamento.

Il countdown parte dalla presentazione della dichiarazione annuale, relativa al credito Iva chiesto a rimborso, presentando la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione per i periodi d’imposta successivi al 2015, ovvero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione per i periodi precedenti al 2016.

Inoltre, poiché la norma consente al contribuente di scegliere, per l’ottenimento del rimborso, tra la prestazione della garanzia o il visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) e presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’integrativa può essere utilizzata anche nell’ipotesi in cui non sia modificata la scelta riguardante le modalità di attribuzione del rimborso, ma sia soltanto corretta la mancata o errata apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa.

Se il contribuente non ha ricevuto comunicazione di rifiuto del rimborso, quindi il credito non è già stato utilizzato in detrazione o in compensazione, la società può presentare la dichiarazione integrativa relativa al 2018, apponendo il visto conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, senza modificare l’opzione per il recupero tramite rimborso del credito Iva.

E’ ininfluente che la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.

Da ultimo, trattandosi di integrazioni non dovute a errori o violazione non sono previste sanzioni.

Fonte: Agenzia delle Entrate/FiscoOggi