Premi di risultato, aliquota condizionata
Una società che, a seguito dell’emergenza sanitaria e del lock all’attività svolta, ha modificato i parametri di riferimento dei premi di risultato (a valenza annuale), potrà applicare, in qualità di sostituto d’imposta, sul premio 2020 erogato ai suoi dipendenti l’aliquota agevolata del 10% come imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.
La condizione alla fruizione del regime fiscale di favore è che sia raggiunto il risultato incrementale previsto dal nuovo parametro 2020 rispetto a quello del 2019.
Con la risposta n. 270/E/2021, l’Agenzia delle entrate richiama la Legge di Stabilità per il 2016, il cui articolo 1, commi da 182 a 189, ha previsto che i premi di produzione fruiscono di una tassazione agevolata con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10%.
Al riguardo, i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo (decreto interministeriale 25 marzo 2016) . Tali criteri devono, pertanto, essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad un’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Premi solo se il risultato è incrementale
Terminato il periodo di maturazione del premio, il risultato conseguito dall’azienda deve risultare “incrementale” rispetto a quello del precedente periodo, non essendo sufficiente il semplice raggiungimento di un obiettivo.
La rideterminazione del periodo congruo dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e attestata nell’accordo aziendale, non osta all’applicazione del regime agevolato dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti.
Ancora e da ultimo in tema di criteri incentivanti da individuare con anticipo, l’Agenzia ricorda che quando il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è incerto alla data della sua sottoscrizione perché il parametro è variabile, l’azienda sotto la propria responsabilità può applicare l’imposta sostitutiva del 10% se, al termine del periodo congruo, il risultato incrementale viene raggiunto.
Fonte: Agenzia delle Entrate/FiscoOggi