Indennità una tantum, onnicomprensive e requisito NASpI

Il dl n. 41/2021 (c.d. “Sostegni“), reca disposizioni sull’indennità una tantum (articolo 10, comma 1) e sulle indennità onnicomprensive (articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6), in continuità con i precedenti provvedimenti emergenziali in materia.

La circolare INPS n. 65 del 19.04.2021, che sulle predette indennità da “Sostegni” fornisce indicazioni amministrative, si sofferma anche sulla NASpI, in particolare sulla semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione.

Le categorie di lavoratori interessate dalle indennità una tantum e onnicomprensive sono:

1. i soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del dl n. 137/2020 (“Ristori”);

2. i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del “Ristori”;

3. i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del “Ristori”;

4. i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del “Ristori”;

5. i lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del “Ristori”.

Presentazione delle domande di accesso alle indennità

I lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del dl “Ristori” non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, ma la stessa verrà erogata dall’INPS.

2. I lavoratori che non hanno beneficiato delle sopraccitate indennità possono, invece, presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 entro la data del 31 maggio 2021.

3. I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui ai citati commi 2, 3, 5 e 6, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato sul portale web dell’INPS.

Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.

Semplificazione NASpI

Il “Sostegni” introduce sulla NASpI una novità di rilievo con specifico riferimento ai requisiti di accesso.

Il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono il periodo di disoccupazione (articolo 3, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 22/2015) viene meno: l’articolo 16 del “Sostegni”, infatti, al comma 1 prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto fino al 31 dicembre 2021, il requisito non trova applicazione.

In applicazione della richiamata disposizione normativa, per gli eventi di disoccupazione (ovvero eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che hanno comportato lo stato di disoccupazione) verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.

Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra la data dal 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della presente circolare e respinte per l’assenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono pertanto essere riesaminate d’ufficio.

Fonte: INPS