Durc On Line, approfondimento CdL

A partire dal 1° luglio 2015, data di entrata in vigore del dm 30 gennaio 2015, la verifica della regolarità contributiva si effettua esclusivamente per via telematica, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare; l’esito positivo genera il Durc On Line, che potrà essere utilizzato ad ogni fine richiesto dalla legge.

Durc On Line, CdL su scostamento non grave

Durante la fase di verifica automatizzata sono previste alcune specifiche condizioni di irregolarità lievi rispetto alle quali “nulla osti” al rilascio del Durc; vi rientra lo
scostamento non grave”, su cui l’Inps si è da ultimo soffermato mirando a prevenire l’emissione, senza fondamento, di preavvisi di irregolarità da parte delle proprie sedi territoriali.

Nell’approfondimento del 19 aprile 2021 – dal titolo “La regolarità contributiva e lo “scostamento non grave”” – la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro effettua una rassegna dei casi pratici che semplificano la comprensione degli automatismi nella richiesta del Durc On Line (in formato PDF non modificabile) e le modalità per superare eventuali irregolarità e ottenere il rilascio del documento.

Sul caso dello scostamento non grave, legge e prassi hanno stabilito o specificato che ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del Durc uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile.

Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc.

L’applicazione di questo principio viene estesa a tutti i casi di verifica di regolarità contributiva, portando il limite oltre il quale lo scostamento deve ritenersi “grave” a 150,00 euro a “gestione”.

Tale limite si determina e cristallizza al momento della verifica automatizzata. Naturalmente, la concessione della regolarità contributiva per debiti sottosoglia (150,00 euro), comporta sempre l’obbligo di pagare il dovuto con il conseguente recupero tramite agente della riscossione, tenuto
conto che anche quest’ultimo ha il limite di € 10,33, sotto il quale non può comunque agire.

Sullo scostamento non grave l’INPS ha poi chiarito che:

• non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate in ciascuna gestione nella quale l’omissione che si è determinata risulti pari o inferiore a 150,00 euro comprensivi di eventuali accessori di legge;

• il criterio dello scostamento non grave viene valutato tenendo conto del valore registrato al momento dell’effettuazione della verifica automatizzata, con riguardo all’esito di regolarità contributiva definito per ogni singola gestione nella quale l’omissione fino alla predetta misura è stata rilevata;

• se, a seguito della proposta di esito automatizzato irregolare, sia notificato al contribuente l’invito a regolarizzare le esposizioni debitorie – fatta salva l’ipotesi di annullamento parziale o totale delle stesse a seguito dei chiarimenti forniti dall’interessato – dovranno essere interamente versate per determinare la formazione di un esito regolare;

• nel caso di regolarizzazione parziale, non trovando applicazione il criterio dello scostamento non grave, l’attestazione di irregolarità avverrà per l’importo residuo non pagato anche se di valore pari o inferiore a quello dello scostamento individuato in 150,00 euro per gestione.

A base dell’automatismo che regola la procedura di rilascio del Durc on line, dovrebbe stare la scrematura alla fonte del maggior numero di situazioni possibili.

Nonostante l’interpretazione dell’Istituto, però – sottolinea la Fondazione nell’approfondimento – si è arrivati a sostenere che il principio dello scostamento non grave fosse
stato di fatto abolito, in via amministrativa, dall’INPS.

E’ evidente che le cose non stanno in questi termini.

Fonte: Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro