Ristori: benefici solo con i codici Ateco

I decreti “Ristori” hanno introdotto due benefici – contributo a fondo perduto e sospensione dei versamenti – rivolti ai professionisti e alle imprese che hanno sofferto la crisi economica da lockdown.

Con la risposta n. 262 del 19 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha dato parere su due quesiti posti da una società:

1. si può beneficiare della sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 se si esercita un’attività economica diversa da quelle sospese dal Dpcm 3 novembre 2020?

Sì, a condizione che a novembre 2020 i soggetti operanti nei settori individuati nell’Allegato 2 al decreto “Ristori-bis”, ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse, abbiano subìto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Se la società istante ha il “requisito” della riduzione del fatturato, può pertanto fruire della sospensione dei termini di versamento. La norma agevolativa di riferimento è il Dl n. 157/2020, c.d. “Ristori-quater“;

2. a seguito della chiusura imposta dai provvedimenti governativi emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria, la società interpellante, considerata la particolare collocazione del proprio locale, non ha potuto continuare l’attività, non percependo di conseguenza alcun corrispettivo. Ha diritto al contributo a fondo perduto?

No. La norma di riferimento non ammette letture diverse: il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 2 del Dl n. 149/2020 (“Ristori-bis“) e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Ristori: i benefici dipendono dalla tabella

Poiché l’attività prevalente dichiarata dalla società istante non rientra tra i codici Ateco individuati dalla norma, quindi non è stata oggetto di sospensione, non è possibile accedere al contributo a fondo perduto, a prescindere dall’eventuale sussistenza degli altri requisiti.

Fonte: Agenzia delle Entrate/FiscoOggi