e-fattura e bollo, nuova guida delle Entrate

e-fattura: la nuova guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”- il percorso web è sempre: area tematica “Fattura elettronica e corrispettivi telematici”, sezione “l’Agenzia informa” – segue il provvedimento 4 febbraio 2021 in materia di integrazione delle fatture elettroniche sulle quali è dovuta l’imposta di bollo.

L’AdE mette a disposizione dei soggetti Iva la relativa procedura telematica.

Nella guida non viene trattato solo il meccanismo di integrazione delle fatture elettroniche emesse dai soggetti Iva, per le quali è dovuto il bollo; anche le funzionalità web messe a disposizione del contribuente sul portale “Fatture e Corrispettivi”, per:

– la consultazione dell’integrazione proposta;

– il versamento della relativa imposta di bollo.

e-fattura: integrazione dell’AdE

Ogni 3 mesi, l’Agenzia effettua una ricognizione delle fatture elettroniche emesse da ogni soggetto Iva, al fine di verificare – in base ai dati presenti sulla fattura – il corretto assoggettamento all’imposta di bollo.

Ne deriva la classificazione delle fatture in due elenchi:

elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo;
elenco B (modificabile perché il contribuente può indicare quali fatture non realizzano i presupposti dell’imposta di bollo o, viceversa, può aggiungere gli estremi delle fatture elettroniche che devono essere assoggettate a bollo ma che non risultano presenti in elenco), contenente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma che, in base ai dati contenuti nella fattura, avrebbero dovuto essere assoggettate.

Ai fini dell’attività di integrazione, per le fatture verso privati la data presa a riferimento per determinare il trimestre solare di competenza è quella di consegna o di messa a disposizione del destinatario, presenti rispettivamente sulla “ricevuta di consegna” e sulla “ricevuta di impossibilità di recapito” che il sistema produce al termine dell’elaborazione di ciascuna fattura elettronica.

Consultazione e modifica degli elenchi presenti nella guida sulla e-fattura

I due elenchi vengono messi a disposizione per la consultazione (ed eventuale modifica) entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 15 aprile 2021) all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Gli elenchi sono accessibili anche agli intermediari con delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.

Come anticipato, l’elenco B può essere oggetto di variazione: le modifiche potranno essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 30 aprile 2021) in modalità web puntuale (una fattura alla volta) all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” o in modalità massiva, scaricando dal portale il file contenente l’elenco B e, dopo aver apportato le opportune modifiche, effettuando l’upload del file rettificato.

Visualizzazione dell’imposta di bollo e versamento

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 15 maggio 2021), il soggetto Iva potrà consultare nel portale “Fatture e Corrispettivi” l’importo dell’imposta dovuta per il trimestre, a seguito dell’elaborazione dell’integrazione e delle eventuali modifiche apportate.

Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 31 maggio 2021), il soggetto Iva dovrà procedere a versare l’imposta.

Nel portale “Fatture e corrispettivi” è presente una funzionalità che consente di versare l’importo determinato come sopra descritto, semplicemente indicando un codice Iban intestato al contribuente.

Controlli sui versamenti dell’imposta di bollo

Scaduto il versamento, l’Agenzia effettua controlli volti a verificare la correttezza degli importi dell’imposta di bollo versati e, nel caso di omissione o carenza, invia un’apposita comunicazione all’interessato via Pec, all’indirizzo presente sulla banca dati Ini-Pec.

Se riceve l’avviso, il soggetto Iva può fornire chiarimenti sulla propria posizione entro i 30 giorni successivi.

Fonte: FiscoOggi