Avvisi bonari definibili in via agevolata
Il dl n. 41/2021 – c.d. “decreto Sostegni” – concede una definizione agevolata agli avvisi bonari i cui destinatari sono i titolari di partita Iva che nel 2020 hanno subìto un calo del volume d’affari maggiore del 30% rispetto a quello dell’anno precedente: potranno versare soltanto le imposte e i relativi interessi, senza dover anche pagare somme aggiuntive o sanzioni.
La previsione è contenuta nell’articolo 5 del decreto.
Si tratta, in particolare:
delle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, ma non inviate per effetto della sospensione dei termini disposta per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
delle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Avvisi bonari: ambito di destinazione
Possono dunque accedere alla definizione agevolata degli avvisi bonari i soggetti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) che, per l’appunto, nel 2020 hanno subìto una riduzione del volume di affari superiore al 30% rispetto al volume dell’anno precedente.
Di fatto, agli operatori economici con il requisito del calo del fatturato nella misura percentuale sopra indicata l’Agenzia delle entrate invierà, tramite Pec o raccomandata con avviso di ricevimento (o, ancora, con le eventuali ulteriori modalità individuate dal provvedimento attuativo che l’Agenzia emanerà), unitamente alla comunicazione di irregolarità, la proposta di definizione, con l’indicazione dell’importo ridotto da versare, che comprenderà le somme per imposte, contributi previdenziali (se dovuti) e interessi, con esclusione di sanzioni e somme aggiuntive.
Alla proposta di definizione accettata deve seguire il perfezionamento della procedura: il contribuente paga la cifra richiesta secondo le modalità e i termini previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, cioè provvedendovi entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, anche tramite rateizzazione.
Considerati i tempi occorrenti per l’elaborazione delle comunicazioni di irregolarità e la gestione delle proposte di definizione, viene prorogato di un anno, relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2019, il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, ordinariamente fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Fonte: FiscoOggi