Covid 19: nuovo flusso INPS UniEmens-Cig
Covid 19: il decreto legge n. 41 del 2021 ha modificato la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica.
L’intervento ha, in particolare, riguardato – oltre la proroga dei periodi di CIGO, CIGD, ASO – modifiche al sistema di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali, previste dall’articolo 8 del citato decreto.
Nel dettaglio, il comma 5 dell’articolo stabilisce che per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa (disciplinate dal medesimo articolo 8 e decorrenti dall’1.4.2021), la trasmissione dei dati necessari:
– al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o
– al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.
Covid 19 e trattamenti emergenziali: il nuovo flusso telematico in un documento tecnico
La circolare INPS n. 62/2021 contiene, allegato, il documento tecnico con le informazioni utili alla gestione informatica del nuovo flusso.
Poiché la novità introdotta rispetto alla disciplina del pagamento diretto delle integrazioni salariali erogato dall’Istituto riguarda esclusivamente una diversa modalità di trasmissione dei dati, rimane confermata, anche per la tempistica di tale trasmissione dei dati, la previsione di carattere generale contenuta al comma 4 del medesimo articolo 8.
Ovvero: in caso di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi:
– entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale
o
– entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole al datore di lavoro.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Pertanto, anche in caso di invio dei flussi “UniEmens-Cig” connessi a trattamenti COVID-19 oltre i termini suddetti, trova applicazione il regime decadenziale già introdotto dal decreto-legge n. 34/2020.
Fonte: INPS