In F24 o F24 Elide i codici tributo per i cfp

Codici tributo istituiti in sequenza avviano l’utilizzo in compensazione, con modello F24, del contributo a fondo perduto (cfp) previsto dal decreto emergenziale “Sostegni”.

Vanno impiegati dal contribuente:

  • quando sceglie di fruirne sotto forma di credito d’imposta;
  • per la restituzione spontanea della somma non spettante, erogata con accredito su conto corrente o speso in compensazione;
  • per il versamento di interessi e sanzioni.

I codici sono: “6941”, “8128”, “8129” e “8130”.

Ad istituirli è la risoluzione n. 24/E/2021.

Il codice tributo in caso di compensazione

Il primo codice – “6941“, denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”, da indicare in F24 – riguarda dunque l’ipotesi in cui il contribuente opti per il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in alternativa all’accredito diretto sul c/c.

L’ammontare del cfp riconosciuto e utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

F24 Elide per restituire l’indebito

I successivi 3 codici tributi occorrono, come detto, per regolarizzare la situazione se il contribuente ha ricevuto e speso indebitamente il contributo accreditato sul conto corrente o utilizzato in compensazione.

In questo caso, la restituzione spontanea della somma e il versamento dei relativi interessi e sanzioni deve avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide). I codici tributo da utilizzare sono così denominati:

  • 8128” – Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”
  • 8129” – “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”
  • 8130” – “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.

Fonte: Agenzia delle Entrate/FiscoOggi