Fondazione Studi CdL su obbligo vaccinale
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro giudica “timida” e “squilibrata” la disposizione che ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale sanitario al fine di prevenire il contagio da Covid-19.
Si tratta dell’articolo 4 del decreto legge n. 44/2021, che l’approfondimento pubblicato l’8 aprile dettaglia, analizzandone l’iter per l’accertamento dell’obbligo, il diritto all’esenzione, la distribuzione, per l’appunto sbilanciata, delle responsabilità.
Fondazione Studi CdL: focus sulla responsabilità del datore
Un focus riguarda il ruolo del datore di lavoro, deputato alla salvaguardia dell’ambiente di lavoro e alla tutela del personale.
L’obbligo vaccinale viene definito “timido” perché non prevede sanzioni per chi non vi adempie.
Destano infatti perplessità, manifestate nel documento FS dell’8.4.2021, l’assenza di rilievi disciplinari in ipotesi di rifiuto e l’aggravio sul datore di lavoro – in caso di rifiuto espresso o tacito – di porre rimedio adibendo il lavoratore ad altre mansioni ovvero, se ciò non fosse possibile, disponendo la sospensione dal lavoro senza compenso.
L’assenza di sanzioni può rendere complicata l’effettiva realizzazione del piano individuato dal decreto legge.
Oltre a ciò, resta in capo al datore di lavoro l’onere di recuperare anche le negligenze altrui perché responsabile della salvaguardia dell’ambiente di lavoro, della protezione dei pazienti e dell’operatività dei servizi sanitari.
Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro