Esonero per assunzione donne 2021/2022

La Legge di bilancio per il 2021 (art. 1, c. 16, L. n. 178/2020) ha previsto, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, un esonero contributivo nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Già con la circolare n. 32/2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura agevolativa, che spetta per:

– le assunzioni a tempo determinato;

– le assunzioni a tempo indeterminato;

– le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

Esonero contributivo per assunzione donne

Circa l’ambito di applicazione della misura di esonero, ad integrazione di quanto previsto nella sopra richiamata circolare, il messaggio INPS n. 1421 del 6 aprile 2021 rappresenta quanto segue.

Se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione (non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato).

Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza averlo chiesto per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

Il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati. In tali fattispecie, esso spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

L’INPS ricorda che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Fonte: INPS