Scissione poi conferimento: non c’è abuso

Due operazioni di scissione proporzionale seguite da un conferimento di partecipazioni non integrano un’operazione abusiva ex art. 10, L. n. 212/2000, poiché non comportano vantaggi fiscali indebiti.

E’, in definitiva, questa la conclusione rappresentata nella risposta n. 225/E/2021.

Per effetto della concatenazione delle operazioni prospettate, si perverrà ad un assetto caratterizzato da una più ordinata catena di controllo.

La riorganizzazione non modificherà la governance del gruppo.

L’operazione di scissione è fiscalmente neutra

In linea di principio, l’operazione di scissione ai sensi dell’articolo 173 del TUIR è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie – che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato – non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.

I plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti con l’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti nel momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Resta l’agevolazione da patent box?

A seguito della predetta operazione di riorganizzazione, si determinano effetti a livello di gruppo in relazione all’agevolazione c.d. patent box. Al riguardo, l’articolo 5 del dm 28 novembre 2017 disciplina il subentro dell’avente causa nei casi di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa.

Scissione e conferimento sono atti fisiologici, nessun imbroglio

L’Agenzia delle Entrate ritiene dunque che la doppia scissione seguita dal conferimento di partecipazioni non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, risultando atto fisiologico alla riorganizzazione delle attività fin quando effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nel richiamato articolo 173 del TUIR e nell’articolo 177, comma 2, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

Neppure è configurabile un vantaggio fiscale indebito in relazione al regime del patent box, poiché la riorganizzazione prospettata non appare finalizzata ad aggirare le previsioni che regolano la determinazione della quota di reddito agevolabile – nei casi di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa – di cui all’articolo 9 del dm 28 novembre 2017.

In relazione al comparto delle imposte indirette, l’operazione di scissione non consente di conseguire un vantaggio fiscale indebito per le medesime ragioni esposte ai fini delle imposte sui redditi.

Ai fini dell’imposta di registro le operazioni di scissione societaria e di conferimento di partecipazioni, così come quelle oggetto di esame, sono sottoposte a registrazione con applicazione dell’imposta nella misura fissa di € 200;

ai fini delle imposte ipotecarie e catastali si ritengono applicabili le norme del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, in base ai quali sono soggetti ad imposta nella misura fissa di 200 euro «gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo».

Fonte: Agenzia delle entrate