L’asseverazione tardiva blocca il Sismabonus

Non allegare l’asseverazione alle richiesta di permesso a costruire nel 2019, come variante del 2018, blocca il Sismabonus.

L’Amministrazione finanziaria dà risposta n. 192/2021, dove ricorda in quali casi spetta la detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir e dall’articolo 16 del Dl 63/2013.

In particolare, ricorda che il decreto Mit n. 58/2017 detta le linee guida per la determinazione del rischio sismico degli immobili e definisce le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

L’asseverazione della classe di rischio va allegata alle richieste di permesso a costruire

Il Dm stabilisce che chi progetta l’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile a fine intervento.

In relazione al caso in esame è importante rilevare che l’articolo 3, comma 3, di tale decreto, in vigore al momento della presentazione delle richieste di permesso a costruire da parte dell’istante, prevedeva la contestuale presentazione dell’asseverazione insieme alla richiesta del titolo abilitativo.
L’asseverazione prodotta nel 2020, successivamente alla richiesta di autorizzazione a costruire (2019 e con variante all’autorizzazione 2018), impedisce alla società di accedere al Sismabonus, come già chiarito con la circolare n. 19/E/2020 in base a cui l’accesso all’agevolazione è precluso in caso di asseverazione tardiva.

Solo in seguito ai fatti dell’interpello è entrata in vigore la modifica prevista dal decreto Mit n. 24/2020, che ha previsto che “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.

Questa disposizione è valida per i titoli abilitativi chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (16 gennaio 2020).

In conclusione la società, non avendo allegato le previste asseverazioni alle richieste di permesso a costruire nel 2019, come variante del 2018, non può beneficiare, in base alla disciplina all’epoca vigente, del Sismabonus.

Fonte: Agenzia delle Entrate/FiscoOggi