Covid-19, contributi ad autonomi: ritenuta recuperabile

Covid-19. L’articolo 10-bis del decreto “Ristori” riconosce – in considerazione della finalità dell’aiuto economico al contrasto degli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica – la non concorrenza a tassazione dei contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione” ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.

Essi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Anche i contributi erogati da un ente pubblico, proprio a seguito dell’emergenza epidemiologica e per la finalità di cui sopra, nei confronti dei “mandatari” che svolgono l’attività di riscossione in base ad un contratto di mandato con rappresentanza, non sono imponibili nei confronti dei percettori.

Se l’ente ha applicato la ritenuta a titolo di acconto, sorgerà pertanto il diritto al recupero in capo ai sostituti.

Il chiarimento è nella risposta n. 173/E/2021 del 15 marzo.

Covid-19, eccesso della ritenuta nel modello 770/2021

L’importo trattenuto deve, quindi, essere restituito al sostituito direttamente dal sostituto d’imposta, che potrà recuperare le somme come credito da utilizzare in compensazione tramite F24.

Nel quadro ST del modello 770/2021 il sostituto evidenzierà l’eccesso di versamento delle ritenute rispetto a quanto effettivamente operato, riportando l’ammontare nel quadro SX.

Riguardo alle modalità di adempimento degli obblighi certificativi (articolo 4, comma 6-ter, del Dpr n. 322/1998), l’Agenzia precisa che l’ente deve compilare la sezione “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” del Cu 2021, indicando:

– nell’ammontare lordo corrisposto di cui al punto 4 anche l’ammontare lordo del contributo erogato;

– al punto 6, il codice 8 utilizzato “nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito”;

– al punto 7 l’ammontare lordo del contributo corrisposto.

Non dovrà indicare le ritenute in oggetto nel relativo punto 9, in quanto saranno oggetto di rimborso da parte del sostituto.