Scadenze fiscali del 16 marzo 2021

Sono prossime – 16 marzo 2021 – le seguenti scadenze fiscali (l’elenco è riferito alle principali scadenze).

Locazioni brevi – Versamento

I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di febbraio relativi a contratti di locazione breve.

Attività intrattenimenti – Imposta

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di febbraio.

Scadenze fiscali. Comunicazioni

Comunicazione opzione cessione del credito o sconto in fattura

I beneficiari delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, Superbonus 110% che hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2020 devono trasmettere la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.

Comunicazioni Anagrafe tributaria

Ultimo giorno utile per inviare alcuni tipi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. 

Contribuenti Iva – Adempimenti

I contribuenti Iva devono provvedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Iva relativa al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.

Intermediari finanziari – Sostitutiva

Banche, Sim e altri intermediari autorizzati devono versare, tramite modello F24 con modalità telematiche, l’imposta sostitutiva applicata nel mese di gennaio 2021 sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato).

Banche, Sim e altri intermediari autorizzati devono versare l’imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito), in caso di revoca del mandato di gestione nel mese di gennaio 2021, e l’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio.

Istituti di credito e altri intermediari devono versare l’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” relativo al mese di febbraio, sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, Spa quotate ed enti pubblici.

Banche, Sim e altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa versano l’imposta sostitutiva, risultante dal “conto unico” relativo al mese di febbraio, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa.

Scadenze fiscali. la ripresa dei versamenti dopo la proroga disposta dai “Ristori”

Ripresa sospensione “Decreto Ristori” – Versamenti

I contribuenti Iva mensili che hanno usufruito della proroga disposta dal “Decreto Ristori-bis” trasfuso nel “Decreto Ristori” devono provvedere al versamento senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione o della prima di quattro rate mensili di pari importo, dell’Iva del mese di ottobre 2020.

I contribuenti Iva mensili che hanno usufruito della proroga disposta dal “Decreto Ristori-quater” trasfuso nel “Decreto Ristori” devono provvedere al versamento senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione o della prima di quattro rate mensili di pari importo, dell’Iva del mese di novembre 2020 e dell’acconto Iva relativo all’anno 2020.

Sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta  che hanno usufruito della proroga disposta dal “Decreto Ristori-bis” trasfuso nel “Decreto Ristori” devono provvedere al versamento senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione o della prima di quattro rate mensili di pari importo, di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposti nel mese di ottobre 2020; dell’addizionale regionale e comunale all’Irpef trattenute a lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di ottobre 2020 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

I sostituti d’imposta che hanno usufruito della proroga disposta dal “Decreto Ristori-quater” trasfuso nel “Decreto Ristori” devono provvedere al versamento senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione o della prima di quattro rate mensili di pari importo, di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposti nel mese di novembre 2020; dell’addizionale regionale e comunale all’Irpef trattenute a lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di novembre 2020 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Sostituti – Consegna certificazioni

I sostituti d’imposta devono provvedere alla consegna diretta, o tramite invio postale, della Certificazione unica (Cu 2021), contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2020, nonché della certificazione relativa agli utili e agli altri proventi a essi equiparati corrisposti e delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate nel 2019 (Cupe 2021).

Sostituti d’imposta – Produttività

I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di febbraio, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Sostituti d’imposta – Versamenti

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.

Sostituti d’imposta – Trasmissione modelli Cu

sostituti d’imposta obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi sotto qualsiasi forma soggetti a ritenute alla fonte, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, le Certificazioni uniche (Cu 2021) contenenti i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2020.

Split payment – Versamento dell’Iva

Le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 1, Dm 23 gennaio 2015), versano l’imposta dovuta in applicazione della “scissione dei pagamenti”.

Tobin Tax – Versamenti

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di febbraio.

L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

Vidimazione libri sociali – Pagamento

Le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione dei registri in misura forfettaria.

L’elencazione non è esaustiva. Si rimanda alla pagina dedicata della rivista FiscoOggi o del sito internet Agenzia delle Entrate.