Impatriati, modalità di fruizione del regime agevolato

La proroga, fissata in ulteriori 5 periodi di imposta dall’art. 5, comma 2-bis del decreto “Crescita” come modificato dall’art. 1, comma 50 della Legge di bilancio per il 2021, del regime fiscale agevolato degli “impatriati” ex art. 16, dlgs n. 147/2015, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti od autonomi già iscritti all’Aire o cittadini dell’Unione europea, che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre dello stesso anno risultavano beneficiari del trattamento fiscale di favore.

Il beneficio è finalizzato a incentivare il rientro nel nostro Paese attraverso l’abbattimento, per un certo periodo di tempo, di parte del reddito prodotto in Italia.

Impatriati, le percentuali del regime di favore

In particolare, i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o che acquistano o hanno acquistato un’abitazione in Italia possono applicare per ulteriori cinque periodi d’imposta il regime speciale, consistente nell’imponibilità solo per il 50% dell’ammontare del reddito prodotto qui.

Lo “sconto” scende al 10% se il contribuente ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Il provvedimento AdE del 3 marzo 2021 interviene a definire le modalità con cui i lavoratori potranno optare per la proroga.

La proroga solo se si versa un importo

I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitano l’opzione mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5 per cento o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Il versamento è effettuato mediante il modello F24 (senza possibilità di compensazione), utilizzando un apposito codice tributo ancora da stabilire, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione che, se è terminato il 31 dicembre 2020, comporta che il versamento venga effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021.

Richiesta al datore di lavoro e comunicazione dell’opzione

Per beneficiare della proroga i lavoratori dipendenti devono fare apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.

I lavoratori autonomi comunicano l’opzione di adesione al regime nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.

Ricevuta la comunicazione, i sostituti d’imposta operano le ritenute nella misura del 50% o del 10%.

Le ritenute sono operate sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta di opzione.

A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto al 50% o 10%, corrisposto a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Fonte: FiscoOggi