Bonus pubblicità fino a fine marzo
Bonus pubblicità, accesso al credito dal 1° al 31 marzo 2021.
In questo lasso temporale si può presentare la comunicazione che permette l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2021, utilizzando i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, cui si può accedere mediante Spid, Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE), e con Entratel e Fisconline.
Modello e istruzioni sono aggiornati in base alle modifiche apportate alla norma istitutiva dell’agevolazione dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 608).
Bonus pubblicità: “doppio regime”
La nuova disciplina prevede un regime differenziato.
A seconda della tipologia degli investimenti, il credito d’imposta:
– per gli anni 2021 e 2022, è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Per gli investimenti sul canale “Stampa”, quindi, la modifica normativa ha esteso agli anni 2021 e 2022 il regime transitorio inizialmente previsto solo per l’anno 2020, individuando già il plafond disponibile;
– viceversa, per gli investimenti effettuati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”, si torna alla disciplina a “regime”: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno 2020, purché l’incremento sia pari almeno all’1%
Entro il 30.04.2021, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ogni beneficiario.
Dal 1° al 31 gennaio del prossimo anno, i richiedenti potranno confermare gli investimenti effettuati inviando la dichiarazione sostitutiva; in seguito il Dipartimento pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti beneficiari e il credito d’imposta effettivamente spettante sarà utilizzabile solo in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, codice tributo “6900”.