Iva di gruppo, attenzione al vincolo finanziario

Regime Iva di gruppo: ai fini della costituzione di un gruppo Iva occorre, a scopo antielusivo, che tra i partecipanti che hanno effettuato l’opzione sussistano vincoli finanziari, economici e organizzativi.

Specialmente in relazione al primo, dominante, il decreto Iva (Dpr n. 633/1972) fissa un periodo minimo di detenzione della partecipazione di controllo (holding period) per evitare che possano fondersi entità legate da vincoli occasionali o temporanei con l’unico intento di beneficiare dei vantaggi derivanti dall’adesione al regime fiscale agevolato.

Vincolo finanziario, centrale nell’Iva di gruppo

Il vincolo di natura finanziaria tra i partecipanti deve sussistere già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione per la costituzione del gruppo ha effetto.

Se l’acquisizione di diritto della partecipata avviene in data successiva, l’inclusione nel gruppo può avvenire dal secondo anno successivo.

Questa la risposta n. 124/E/2021, del 24 febbraio, che richiama le regole alla base del regime in commento (articolo 70-quater del decreto Iva) per ribadire che un gruppo si costituisce in seguito a un’opzione esercitata da tutti gli aderenti per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo (articolo 70-ter del decreto Iva).

La coesistenza dei tre vincoli, intesi quali indici di cooperazione economica, o meglio, la sussistenza di quello finanziario – che fa presumere la contestuale esistenza degli altri due – disegna il perimetro del gruppo Iva (comma 4 dello stesso articolo 70-ter).