Formazione 4.0, stimolo agli investimenti in formazione

Formazione 4.0. Ambito soggettivo

Imprese di ogni natura, settore economico, dimensione, indipendentemente dal regime contabile che hanno adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali, possono ottenere il credito d’imposta (fino al 50%) sulle spese sostenute per la formazione.

Ambito oggettivo

Il credito d’imposta riguarda gli investimenti per la formazione nelle aree: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione.

Anche gli investimenti sulle tecnologie come big data, cloud, robotica, Internet of things, digitalizzazione dei processi aziendali, cyber security.

Formazione 4.0: il credito in percentuale

Il credito d’imposta per i predetti investimenti, utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, corrisponde al:

1. 50% delle spese sostenute per le piccole imprese con un massimo di 300.000 euro l’anno;

2. 40% delle spese sostenute per le imprese di medie dimensioni con un massimo di 250.000 euro l’anno;

3. 30% delle spese sostenute per le imprese di grandi dimensioni con un massimo di 250.000 euro l’anno;

4. 60% delle spese sostenute se i destinatari delle attività di formazione rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Formazione 4.0: spese ammissibili

Spese ammissibili al credito: spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione; costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette, per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Scadenza

L’agevolazione viene applicata sulle spese sostenute negli anni tra il 2020 e il 2022.

Erogazione della formazione: soggetti abilitati

Possono erogare la formazione “industria 4.0”: soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa; università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate; istituti tecnici superiori; soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001; soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37; personale dipendente.

Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata. Sussiste l’obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Ricordiamo che le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.