Contributi volontari, prorogata la scadenza
In materia di contributi volontari, la norma dispone – in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e in deroga a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 3, del dlgs n. 184/1997 – che i versamenti della contribuzione volontaria all’INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.
L’articolo 8 sopra richiamato, tuttora in vigore, stabilisce i seguenti principi:
1. il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato;
2. la contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell’autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data;
3. i termini di cui sopra sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione, a richiesta dell’interessato, al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.
Contributi volontari, pagamento tardivo validato
Da ciò consegue che, eccezionalmente e in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, in caso di pagamento tardivo – rispetto ai termini decadenziali di cui al citato articolo 8, come sopra richiamati – della contribuzione volontaria dovuta a copertura del periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, le Strutture territoriali INPS dovranno provvedere a validare il relativo versamento, purché effettuato entro i due mesi successivi alla scadenza naturale e, comunque, entro il 28 febbraio 2021.
Sono ricompresi nella proroga in analisi – specifica la circolare INPS n. 34 del 22.02.2021 – i contributi volontari riferiti:
a. al 31 gennaio dell’anno 2020 (solo 1 giorno, con riferimento alle gestioni la cui contribuzione è espressa in giorni);
b. ai mesi di febbraio e marzo dell’anno 2020;
c. al secondo e al terzo trimestre dell’anno 2020.